
Cosa cambia per estrazioni, corsi d’acqua e contributi
La Legge regionale Campania 16 ottobre 2025 n. 24 aggiorna in modo significativo le regole su cave, estrazioni e riqualificazione dei siti estrattivi.
Riguarda imprese, tecnici, Comuni e tutti gli operatori che lavorano con materiali inerti e attività di cava in Campania.
La legge interviene su quattro ambiti principali
- movimentazione dei materiali nei corsi d’acqua
- garanzie economiche e polizze per chi estrae
- riqualificazione delle cave abbandonate o dismesse
- contributi dovuti per ogni attività estrattiva
Interventi nei corsi d’acqua
La nuova legge conferma che si possono spostare e rimuovere materiali inerti dagli alvei e dalle golene solo per migliorare la sicurezza idraulica.
Tali interventi servono a ridurre il rischio di alluvioni, esondazioni e frane e non vengono considerati come attività di cava.
Ogni progetto deve contenere almeno
- uno studio sulla dinamica del corso d’acqua e sul trasporto dei sedimenti
- la stima dei materiali da rimuovere
- il piano di riutilizzo dei materiali nello stesso cantiere o per opere pubbliche
- le modalità di prelievo, stoccaggio e controllo dei volumi
- le verifiche sulla qualità dei materiali secondo il D.Lgs. 152/2006
Il materiale in eccesso può essere ceduto all’appaltatore come compensazione dei lavori oppure a terzi tramite procedure pubbliche.
Ogni intervento deve includere misure di compensazione ecologica per tutelare ecosistemi fluviali e terrestri.
L’esecuzione dei lavori richiede il via libera dell’autorità idraulica e i pareri dell’Autorità di Bacino e di ARPAC sulla qualità dei materiali da riutilizzare.
Garanzie economiche per le attività estrattive
Il nuovo articolo 6 della L.R. 54/1985 rafforza il sistema delle garanzie economiche.
Per ottenere l’autorizzazione o la concessione di cava serve una garanzia finanziaria che copre
- gli interventi di ricomposizione ambientale previsti dal progetto
- i contributi dovuti a Comune e Regione per il primo anno di attività
L’importo della garanzia si calcola sulla base
- del computo metrico degli interventi di recupero ambientale
- dei contributi dovuti per i volumi estratti nel primo anno
La garanzia viene aggiornata ogni due anni secondo l’indice del costo della vita e resta valida per tutta la durata dell’autorizzazione più tre anni, così da coprire la manutenzione delle aree ricomposte con vegetazione.
In caso di inadempienza la Regione può utilizzare la polizza per
- completare la ricomposizione ambientale
- recuperare i contributi non versati
Lo svincolo della garanzia arriva solo dopo la dichiarazione di estinzione della cava e una volta verificate eventuali pendenze verso Comune e Regione.
Contributi per l’attività di cava
Il nuovo articolo 18 della L.R. 54/1985 ridefinisce i contributi dovuti da chi estrae.
Il titolare di autorizzazione o concessione deve versare ogni anno un contributo calcolato su
- volume estratto
- tipologia di materiale
Il contributo è dovuto anche se l’estrazione avviene senza autorizzazione, oltre alle sanzioni previste.
In questo caso il pagamento non sana l’abuso, che resta soggetto anche a sanzioni penali.
Non rientrano nel contributo i materiali di scotico e i materiali non idonei alla vendita se usati per il recupero della cava, secondo quanto previsto dal progetto.
Le somme vengono ripartite così
- 70 per cento al Comune in cui ricade la cava
- 30 per cento alla Regione
La quota comunale va versata entro fine gennaio dell’anno successivo, salvo diversa decisione del Comune.
La quota regionale si paga entro fine marzo, con possibilità di due rate entro marzo e settembre.
La Regione definisce, insieme alle associazioni di categoria
- criteri per il calcolo dei volumi estratti
- importi unitari per tipo di materiale
- riduzioni fino al 30 per cento per le imprese con autorizzazioni in regola, sistemi di gestione ambientale e misure avanzate di controllo degli inquinanti
Il mancato pagamento porta, dopo diffida, alla decadenza dell’autorizzazione o alla riscossione coattiva nel caso di attività abusive.
Cave dismesse, abusive o abbandonate
La legge rafforza la spinta verso il recupero delle cave fuori uso.
La Regione può promuovere progetti di ricomposizione ambientale tramite conferimento di materiali esterni, provenienti da opere pubbliche o di interesse pubblico, purché certificati e idonei.
I proprietari delle aree ricevono un invito-diffida a presentare un progetto entro 60 giorni.
Se questo termine passa senza risposta, il giacimento entra nel patrimonio indisponibile regionale.
La Regione può allora:
- rilevare lo stato della cava
- pubblicare un bando per assegnare il sito a una ditta abilitata alla ricomposizione
La ditta selezionata cura, a proprie spese, tutti i passaggi autorizzativi tramite conferenza di servizi, oltre agli atti necessari per espropri o occupazioni temporanee.
Una volta conclusa la procedura, la Giunta può dichiarare la pubblica utilità e acquisire le aree, quindi rilasciare la concessione finalizzata alla riqualificazione.
I siti ricomposti possono poi passare al Comune, alla ditta che ha eseguito il progetto o ad altri soggetti, con esclusione del proprietario originario.
Aggiornamento del PRAE e fabbisogno di materiali
Entro novanta giorni l’amministrazione regionale avvia le attività per approvare un nuovo PRAE.
Fino ad allora resta in vigore il piano attuale.
Nel frattempo la Regione
- incarica gli uffici di redigere uno studio sul fabbisogno di materiali di seconda categoria, in particolare calcare
- può avviare procedure autorizzative temporanee per riqualificare cave non ricomposte, prevedendo volumi di scavo destinati alla vendita, con soluzioni coerenti con il principio di sezione minima di progetto
- può avviare la coltivazione di comparti estrattivi già perimetrati, dopo l’aggiornamento del fabbisogno
Queste procedure hanno carattere eccezionale e restano attivabili per due anni.
Priorità ai progetti di recupero e riqualificazione rispetto all’apertura di nuovi comparti.
Delocalizzazione delle attività estrattive
La legge apre alla delocalizzazione in casi specifici.
Gli esercenti che stanno concludendo la riqualificazione di una cava possono chiedere lo spostamento dell’attività su terreni di proprietà o nella loro disponibilità con queste condizioni
- superficie minima di 5 ettari in un unico lotto
- aree idonee a nuove estrazioni o aree di riserva
- collegamento stretto tra cava e altre attività produttive dello stesso ciclo
La delocalizzazione richiede l’autorizzazione prevista dalla L.R. 54/1985, con tutti i pareri e i nulla osta richiesti dalle norme di settore.
In alcuni casi la Giunta può riclassificare le aree, trasformandole in zone suscettibili di nuove estrazioni.
Perché questa legge interessa imprese e enti locali
La L.R. 24/2025 ridisegna il quadro delle cave in Campania.
Per chi opera nel settore significano:
- regole più rigide su garanzie economiche e contributi
- maggior attenzione a sicurezza idraulica e qualità dei materiali
- responsabilità più marcata sulla riqualificazione delle cave dismesse
- controlli più stretti su attività abusive e mancato pagamento dei contributi
Per Comuni e Regione la legge offre nuove risorse economiche destinate a tutela ambientale e gestione delle aree protette.
Supporto su cave, rifiuti e pratiche ambientali
Interpretare una legge regionale, incrociarla con il D.Lgs. 152/2006 e tradurla in adempimenti precisi non è semplice per imprese e uffici tecnici.
Babilonia affianca aziende e pubbliche amministrazioni nella gestione di:
- autorizzazioni estrattive
- piani di riqualificazione delle cave
- adempimenti ambientali collegati
- obblighi RENTRI e tracciabilità dei rifiuti
Per avere un’analisi del caso specifico o pianificare gli adempimenti puoi scriverci e richiedere una consulenza dedicata.