
Modalità operative per il FIR digitale in caso di indisponibilità dei servizi RENTRI
Il 6 febbraio 2026 è stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026, che definisce le modalità operative da adottare quando i servizi RENTRI non risultano disponibili per cause non legate a interventi di manutenzione, oppure in presenza di problemi temporanei di connettività Internet o di autenticazione digitale.
Il decreto attua quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, del D.M. n. 59 del 2023 e ha un obiettivo preciso: garantire la continuità della tracciabilità dei rifiuti anche in situazioni di emergenza tecnica .
Quando si applicano le modalità operative di emergenza
Le misure previste dal decreto si applicano in due casi principali:
- mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI, non dovuta a manutenzione ordinaria o straordinaria
- indisponibilità temporanea della connessione Internet o dei servizi di autenticazione digitale per cause esterne all’operatore
Nel primo caso, l’attivazione delle procedure avviene solo dopo la pubblicazione di un avviso ufficiale nella sezione “Avvisi” del portale RENTRI, a cura della Direzione generale ECB.
Cosa devono fare gli operatori in caso di servizi RENTRI non disponibili
Il decreto individua diverse situazioni operative legate alla gestione del FIR digitale e indica, per ciascuna, le azioni consentite.
Se non è possibile vidimare o emettere il FIR digitale, gli operatori possono ricorrere al Formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo, secondo quanto già previsto dal D.M. 59/2023. In questo caso, il FIR segue il normale ciclo cartaceo e i dati non vanno trasmessi al RENTRI.
Quando l’indisponibilità riguarda fasi successive, come il trasporto o l’accettazione da parte del destinatario, è ammesso l’aggiornamento del FIR tramite stampa del formulario digitale, con firma autografa. Anche in questo scenario il cambio di formato deve essere comunicato agli altri soggetti coinvolti, al di fuori dei servizi RENTRI.
Chiusura del FIR digitale e invio dei dati
Se i servizi RENTRI non consentono la trasmissione dei dati o la restituzione della copia completa del FIR digitale, il decreto permette di effettuare queste operazioni il primo giorno lavorativo successivo alla fine dell’evento di indisponibilità.
Il sistema RENTRI registra comunque la data effettiva di invio, evitando ricadute sull’operatore che ha agito secondo le modalità previste dal decreto .
Problemi di connettività o autenticazione digitale
Il decreto disciplina anche i casi in cui l’operatore non riesce a utilizzare il FIR digitale per assenza temporanea di connessione Internet o di servizi di autenticazione.
In queste situazioni è possibile emettere il FIR cartaceo, ma con alcuni adempimenti aggiuntivi:
- indicazione specifica nel campo annotazioni del formulario
- compilazione di una dichiarazione di indisponibilità temporanea
- invio della dichiarazione via PEC al RENTRI entro il primo giorno lavorativo successivo al ripristino dei servizi
Questa documentazione deve essere sempre disponibile in caso di controlli.
Perché il decreto è importante
Il Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026 offre un quadro operativo chiaro per affrontare situazioni che, nella pratica quotidiana, possono creare blocchi e incertezze. Le regole definite permettono agli operatori di continuare le attività senza interrompere la tracciabilità dei rifiuti, mantenendo coerenza con il sistema RENTRI anche in condizioni tecniche difficili.
Per chi utilizza il FIR digitale, conoscere queste modalità significa lavorare con maggiore sicurezza e con indicazioni precise su cosa fare, e quando farlo, in caso di problemi non dipendenti dalla propria organizzazione.
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