
Il RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, ha subito modifiche significative rispetto alla versione iniziale basata sul D.M. 59/2023. Con l’evoluzione normativa, soprattutto a partire dal 2026, l’obbligo di iscrizione, le modalità operative e l’uso dei documenti digitali sono stati ridefiniti.
In questo articolo approfondiremo la struttura del RENTRI, gli aggiornamenti agli obblighi di iscrizione, l’uso obbligatorio del FIR digitale, i sistemi di tracciabilità e tutte le novità applicative.
Cos’è il RENTRI e perché è importante
Il RENTRI è il registro digitale che sostituisce il sistema cartaceo per la gestione di registri di carico e scarico, formulari e dati di tracciabilità dei rifiuti.
Nato con il D.M. 59/2023 e collegato all’articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006, ha l’obiettivo di raccogliere e mettere a disposizione delle autorità e degli operatori informazioni sulle operazioni di gestione dei rifiuti in un’unica piattaforma nazionale.
Negli ultimi anni il sistema si è evoluto in risposta alle esigenze operative e alle richieste di digitalizzazione.
1. La struttura del RENTRI
La piattaforma è organizzata in due sezioni principali, equivalenti a due macro-funzionalità:
Sezione anagrafica
Questa parte del RENTRI contiene:
- i dati dei soggetti iscritti,
- le informazioni sulle autorizzazioni possedute,
- categorie e qualifiche per lo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti.
Le informazioni di questa sezione servono per verificare la legittimità di un soggetto rispetto alle attività che intende svolgere (per esempio trasporto, intermediazione, gestione di impianti).
La banca dati anagrafica è alimentata principalmente dall’Albo nazionale gestori ambientali per i soggetti iscritti, con collegamento alle categorie abilitative.
Sezione tracciabilità
È la parte in cui confluiscono:
- i dati relativi ai registri cronologici di carico e scarico,
- i dati relativi ai formulari di identificazione dei rifiuti (FIR),
- le informazioni sui percorsi geolocalizzati dei veicoli (dove previsto dalla norma).
Grazie a questa sezione, gli spostamenti dei rifiuti e le operazioni associate vengono registrati in modo univoco e consultabile.
2. Chi è obbligato ad iscriversi al RENTRI (aggiornato 2026)
La disciplina originaria del D.M. 59/2023 individuava alcune categorie obbligate all’iscrizione.
Con le aggiornamenti successivi e in particolare con la Legge di Bilancio 2026, sono state ridefinite alcune esclusioni e semplificazioni.
Obbligati principali
Gli operatori che devono iscriversi includono:
- Trasportatori di rifiuti,
- Intermediari senza detenzione,
- Gestori di impianti di trattamento,
- Commercianti di rifiuti,
- Chiunque svolga attività rilevanti in termini di gestione dei rifiuti secondo i criteri dell’articolo 188-bis.
Esclusioni aggiornate
Con le modifiche del 2025/2026, alcune categorie che prima avevano interpretazioni diverse o incerte sono ora formalmente escluse dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, come:
- alcune forme di consorzi non direttamente gestionali,
- alcune attività organizzate in regime semplificato,
- soggetti non strutturati come impresa giuridica formale.
In alcuni casi, se un soggetto risulta già iscritto in piattaforma e rientra in una categoria ora esclusa, deve procedere alla cancellazione tramite il portale ufficiale per allinearsi alla normativa in vigore.
3. FIR digitale obbligatorio dal 13 febbraio 2026
Una delle novità più rilevanti riguarda il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR).
A partire dal 13 febbraio 2026 il FIR è obbligatoriamente digitale e deve essere emesso attraverso la piattaforma RENTRI oppure tramite sistemi interoperabili collegati.
Questo significa che non è più possibile utilizzare il formulario cartaceo, neanche in fase transitoria, nei casi in cui la piattaforma è disponibile.
Questa modifica ha un impatto diretto sulla gestione operativa dei trasportatori e dei produttori iniziali di rifiuti.
4. Obbligo di geolocalizzazione dei mezzi
Il D.M. 59/2023 e gli aggiornamenti successivi mantengono l’obbligo di sistemi di geolocalizzazione per i trasportatori, in particolare per chi gestisce rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi.
Questo obbligo è accompagnato da regole specifiche sulle modalità di trasmissione dei dati, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
Gli strumenti di tracciamento devono essere compatibili con le modalità tecniche richieste e i dati devono essere resi disponibili alla piattaforma.
5. Sistema ibrido e transizione operativa
Anche se molte funzionalità sono entrate a regime, il sistema resta ibrido per alcune categorie, almeno in questa fase di piena attivazione.
Alcuni soggetti, principalmente produttori iniziali di piccole dimensioni o operatori con condizioni specifiche, continuano a gestire parte dei propri adempimenti in modo differenziato, anche se i documenti principali sono ormai digitali.
Questo richiede alle imprese di prevedere processi interni che distinguano:
- dati digitali obbligatori;
- registrazioni ancora consentite in regime di transizione.
6. Definizioni principali aggiornate
Il D.M. 59/2023 ha introdotto definizioni rilevanti e queste hanno continuato ad essere applicate anche dopo gli aggiornamenti:
Unità locale
È la sede operativa dell’operatore in cui si svolgono le attività che generano obbligo di iscrizione o che lo rendono utile.
Operatore
Si riferisce a impresa, ente o professionista iscritti al RENTRI per gli obblighi connessi alla gestione dei rifiuti.
Sistema gestionale
Il software o strumento tramite cui si compilano e registrano le informazioni nel RENTRI.
Utente e Incaricato
L’utente è la persona con autenticazione digitale che accede alla piattaforma (di norma il legale rappresentante o delegato).
L’incaricato è chi opera una delega interna per l’inserimento dati, ma le responsabilità amministrative restano in capo all’operatore.
7. Come integrare il RENTRI nei processi aziendali
Per adeguarsi in modo corretto alle normative aggiornate è fondamentale che le aziende:
- verifichino se rientrano nelle categorie obbligate;
- identifichino tutte le unità locali soggette a iscrizione;
- organizzino la gestione digitale dei FIR;
- definiscano ruoli interni per la gestione del sistema (utente, incaricato);
- integrino i sistemi gestionali propri con la piattaforma RENTRI.
Le modifiche introdotte nel 2026 impongono una verifica puntuale della posizione di ciascun operatore. Una lettura coordinata di D.M. 59/2023, art. 188-bis e interventi successivi è indispensabile per evitare errori operativi. Contattaci per evitare errori e sanzioni