Idoneità veicoli Albo Gestori Ambientali e documento cumulativo

Chi deve inserire nuovi veicoli, modificare mezzi già iscritti o aggiungere codici EER su veicoli presenti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali può chiedersi se serva un’attestazione di idoneità per ogni mezzo.

La risposta è no. È ammessa un’unica attestazione cumulativa, purché il documento comprenda tutti i veicoli coinvolti e riporti, per ciascuno di essi, gli elementi richiesti dal modello previsto dall’Allegato A della Delibera n. 6 del 9 settembre 2014.

Cosa prevede la Delibera n. 6 del 9 settembre 2014

La Delibera n. 6 del 2014 disciplina il modello di attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare.

L’attestazione deve essere redatta dal responsabile tecnico dell’impresa o dell’ente e serve a dimostrare che il mezzo è adatto al trasporto dei rifiuti indicati nell’iscrizione o nella variazione richiesta.

Il comma 3 dell’articolo 1 prevede che l’attestazione relativa a più di un veicolo o carrozzeria mobile possa essere redatta in un unico documento. La condizione è che per ogni veicolo o carrozzeria mobile devono comparire tutti gli elementi contenuti nel modello dell’Allegato A.

Quando è ammesso il documento cumulativo

Il documento cumulativo può essere usato nei casi in cui la pratica riguardi più veicoli o più carrozzerie mobili.

Può quindi essere utile quando l’impresa deve inserire nuovi mezzi, aggiungere codici EER su veicoli già iscritti, integrare categorie o modificare l’attrezzatura dei veicoli.

Il modello dell’Allegato A prevede proprio queste ipotesi. Nello schema sono indicate le voci legate a iscrizione di nuovi veicoli o carrozzerie mobili, integrazione codici EER, integrazione categorie e modifica dell’attrezzatura dei veicoli.

Cosa deve contenere l’attestazione cumulativa

Anche se il documento è unico, la valutazione deve restare distinta per ogni veicolo.

Per ciascun mezzo vanno indicati i dati identificativi e tecnici richiesti dal modello, tra cui classificazione del veicolo, fabbrica e tipo, targa, telaio, omologazione, anno di prima immatricolazione, portata, massa totale a terra, uso proprio o uso di terzi, revisione e idoneità ADR ove prevista.

Devono poi comparire le caratteristiche del veicolo o della carrozzeria mobile, come descrizione, attrezzature installate, coperture, materiale e spessore delle pareti, sistema di carico e scarico, possibilità di bonifica e altri elementi che il responsabile tecnico ritiene utili.

Codici EER e veicoli già iscritti

Quando l’impresa deve aggiungere uno o più codici EER su veicoli già iscritti, il responsabile tecnico deve valutare se il mezzo sia idoneo al trasporto dei nuovi rifiuti richiesti.

La questione non riguarda solo la targa del veicolo, ma il rapporto tra caratteristiche del mezzo, attrezzature disponibili, stato fisico del rifiuto e modalità di trasporto.

Nel portale Agest Telematico, per i mezzi associati alle categorie ordinarie, la gestione dei codici avviene dalla sezione dedicata a Cer e Tipologie. Il sistema permette di selezionare i codici di interesse e salvarli nella pratica.

Attenzione ai trattori stradali

La Delibera prevede una esclusione specifica. L’attestazione non è dovuta per i veicoli classificati come trattori stradali ai sensi dell’articolo 54 del Codice della Strada.

Questo passaggio va verificato caso per caso, perché dipende dalla classificazione del veicolo.

Carrozzerie mobili

Per le carrozzerie mobili la Delibera prevede una regola dedicata. L’attestazione del responsabile tecnico deve essere redatta per almeno una delle carrozzerie mobili che l’impresa intende usare.

L’impresa può usare anche altre carrozzerie mobili con le stesse caratteristiche di quella oggetto dell’attestazione.

Perché conviene preparare bene il documento

Un’attestazione cumulativa può semplificare la gestione della pratica, ma richiede molta cura nella raccolta dei dati.

Il rischio principale è produrre un documento incompleto, nel quale alcuni veicoli risultano descritti in modo parziale o non allineato ai codici EER richiesti.

Per questo è utile controllare prima libretti, caratteristiche tecniche, attrezzature, modalità di carico e scarico, presenza di coperture, possibilità di bonifica e compatibilità tra mezzo e rifiuti da trasportare.

Domande frequenti

Serve un’attestazione per ogni veicolo

No. È ammesso un unico documento cumulativo, a condizione che per ciascun veicolo siano presenti tutti gli elementi richiesti dal modello dell’Allegato A.

Chi deve firmare l’attestazione di idoneità

L’attestazione deve essere redatta dal responsabile tecnico dell’impresa o dell’ente.

Il documento cumulativo vale anche per i codici EER

Sì, può essere usato anche nelle pratiche di integrazione codici EER, purché ogni veicolo coinvolto sia descritto in modo completo e collegato ai rifiuti che si intendono trasportare.

L’attestazione serve anche per i trattori stradali

No. La Delibera n. 6 del 2014 esclude i veicoli classificati come trattori stradali.

Il sistema Agest genera sempre gli stessi allegati

Il sistema indica gli allegati obbligatori in base all’istanza in corso. Per questo, prima dell’invio, occorre verificare la sezione Allegati e completare la documentazione richiesta.

Babilonia affianca le imprese nella gestione delle pratiche

L’inserimento di nuovi veicoli, l’aggiunta di codici EER e la modifica delle attrezzature richiedono attenzione tecnica e documentale.

Babilonia supporta le imprese nella verifica dei mezzi, nella raccolta dei dati e nella predisposizione della documentazione per le pratiche legate all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

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