Bonifica amianto 2026: come rimuovere e smaltire eternit, normativa e incentivi

La bonifica dell’amianto richiede una valutazione tecnica preventiva, un’impresa qualificata e una gestione documentale rigorosa. Non è sufficiente rimuovere le lastre da una copertura: occorre proteggere lavoratori e ambiente, classificare correttamente i rifiuti contenenti amianto, predisporre il Piano di lavoro quando previsto e garantire la tracciabilità fino all’impianto autorizzato.

Dal 24 gennaio 2026 sono inoltre entrate in vigore nuove disposizioni sulla protezione dei lavoratori esposti all’amianto. Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, che recepisce la Direttiva UE 2023/2668, ha abbassato il valore limite di esposizione e rafforzato gli obblighi preliminari, documentali e operativi nei cantieri.

Per privati, condomìni e imprese esistono anche agevolazioni che possono ridurre il costo dell’intervento. Non esiste, però, un unico “bonus amianto”: l’incentivo applicabile dipende dal soggetto che sostiene la spesa, dal tipo di immobile e dagli eventuali lavori collegati.

Bonifica amianto: che cos’è e quando serve

La bonifica comprende gli interventi destinati a controllare o eliminare il rischio causato dalla presenza di materiali contenenti amianto, indicati anche con la sigla MCA.

In edilizia l’amianto si può trovare in:

  • lastre ondulate e coperture in cemento-amianto;
  • tubazioni, canne fumarie e serbatoi;
  • pannelli e controsoffitti;
  • pavimenti e rivestimenti;
  • coibentazioni di tubazioni e caldaie;
  • guarnizioni, stucchi, colle e materiali isolanti;
  • materiali spruzzati o friabili.

“Eternit” è il nome commerciale con cui si indicano comunemente le vecchie lastre in fibrocemento contenenti amianto. Non tutti i prodotti in fibrocemento, soprattutto quelli fabbricati dopo il divieto, contengono necessariamente asbesto. Per stabilirlo servono la documentazione disponibile, un sopralluogo tecnico e, quando necessario, il campionamento eseguito da personale qualificato.

La sola presenza di amianto non determina automaticamente l’obbligo di rimozione immediata. Se il materiale risulta integro, compatto e non viene manomesso, il rischio di rilascio delle fibre può essere contenuto. Quando invece presenta rotture, sfaldamenti, infiltrazioni, usura o possibilità di danneggiamento, occorre valutare un intervento di bonifica e adottare un programma di controllo e manutenzione.

Gestione dei materiali contenenti amianto: da dove iniziare

Una corretta gestione dei materiali contenenti amianto parte dalla conoscenza dell’edificio e dallo stato di conservazione dei manufatti.

Prima di programmare manutenzioni, ristrutturazioni o demolizioni bisogna:

  1. raccogliere informazioni sulla data di costruzione e sui materiali utilizzati;
  2. localizzare i manufatti sospetti;
  3. valutarne accessibilità, compattezza e condizioni;
  4. verificare la possibilità che le normali attività possano danneggiarli;
  5. affidare eventuali campionamenti a operatori qualificati;
  6. definire il metodo di bonifica più adatto;
  7. incaricare un’impresa autorizzata.

Il nuovo articolo 248 del D.Lgs. 81/2008 rafforza l’obbligo di indagine preliminare. Prima di lavori di demolizione, manutenzione o ristrutturazione, il datore di lavoro deve acquisire tutte le informazioni utili sulla possibile presenza di amianto, anche rivolgendosi al proprietario dell’immobile. Quando le informazioni non risultano disponibili, deve far eseguire un esame da un operatore qualificato e acquisirne l’esito prima dell’avvio delle attività.

Non bisogna rompere, forare, tagliare, spazzolare o spostare autonomamente una lastra sospetta. Queste operazioni possono liberare fibre invisibili nell’aria e trasformare un materiale inizialmente compatto in una fonte di esposizione.

Come bonificare l’amianto: rimozione, incapsulamento e confinamento

Il D.M. 6 settembre 1994 individua tre principali tecniche di bonifica: rimozione, incapsulamento e confinamento. La scelta non può basarsi soltanto sul prezzo, ma deve considerare lo stato del materiale, le caratteristiche dell’edificio, il rischio di danneggiamento e le attività che si svolgono negli ambienti interessati.

Rimozione e smaltimento amianto

La rimozione elimina fisicamente il materiale contenente amianto. Rappresenta la soluzione definitiva perché cancella la fonte di esposizione e fa cessare gli obblighi di controllo collegati al manufatto rimosso.

L’impresa tratta preventivamente le superfici per limitare il rilascio di fibre, smonta i componenti senza frantumarli, li confeziona in imballaggi idonei e li avvia a un impianto autorizzato.

Questa tecnica comporta costi e tempi generalmente superiori, oltre a una fase operativa particolarmente delicata. Risulta indicata soprattutto quando i materiali sono deteriorati, devono essere necessariamente disturbati o l’edificio deve essere demolito.

Incapsulamento

L’incapsulamento prevede l’applicazione di prodotti penetranti o ricoprenti che inglobano le fibre, consolidano la superficie e creano uno strato protettivo.

Può ridurre i costi e consente di intervenire anche in aree difficili da raggiungere, ma non elimina il materiale. Il proprietario deve quindi mantenere attivo un programma di controllo e verificare periodicamente l’integrità del rivestimento.

I requisiti prestazionali dei prodotti incapsulanti trovano il loro riferimento nel D.M. 20 agosto 1999.

Confinamento e sovracopertura

Il confinamento separa il materiale contenente amianto dagli ambienti occupati mediante una barriera fisica. Nel caso delle coperture si può realizzare una sovracopertura, installando una nuova struttura sopra le lastre esistenti dopo averle consolidate.

La soluzione può migliorare l’isolamento termico e acustico, ma lascia l’amianto nell’edificio. Richiede quindi controlli nel tempo e una verifica preventiva della capacità della struttura di sostenere il nuovo carico.

L’infografica tecnica allegata mette a confronto procedure, vantaggi e limiti delle tre soluzioni: la rimozione elimina definitivamente il rischio, mentre incapsulamento e sovracopertura richiedono manutenzione e monitoraggio periodico.

Rimuovere eternit: chi può effettuare l’intervento

Rimuovere eternit non è un’attività che il proprietario può svolgere autonomamente, neppure quando si tratta di una piccola tettoia o di poche lastre.

Le attività di bonifica devono essere affidate a imprese iscritte all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria adeguata:

  • categoria 10A, per materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi, come molte coperture in cemento-amianto;
  • categoria 10B, per materiali friabili, isolanti, spruzzati, tessili, guarnizioni e altri materiali incoerenti contenenti amianto.

L’iscrizione alla categoria 10B consente anche di svolgere le attività comprese nella categoria 10A. Prima dell’affidamento è opportuno verificare l’iscrizione attiva dell’impresa, la classe autorizzativa e la presenza di un responsabile tecnico qualificato.

L’impresa incaricata della bonifica non coincide necessariamente con il trasportatore o con il gestore dell’impianto finale. Tutti i soggetti coinvolti devono possedere le autorizzazioni richieste per la specifica attività.

Piano di lavoro amianto e comunicazione alla ASL

Per gli interventi di demolizione o rimozione, il datore di lavoro dell’impresa esecutrice deve predisporre il Piano di lavoro amianto previsto dall’articolo 256 del D.Lgs. 81/2008.

Il documento deve descrivere almeno:

  • natura, luogo e durata presunta dei lavori;
  • quantità e tipologia dei materiali;
  • tecniche adottate per la rimozione;
  • attrezzature utilizzate;
  • misure per evitare la dispersione delle fibre;
  • dispositivi di protezione individuale;
  • procedure di decontaminazione;
  • tutela dei lavoratori e dei soggetti estranei al cantiere;
  • raccolta, confezionamento e smaltimento dei rifiuti;
  • verifica conclusiva dell’assenza di rischi.

Il Piano deve essere trasmesso all’organo di vigilanza competente almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori. Il termine non si applica nelle situazioni di urgenza adeguatamente motivate. L’obbligo prescinde, in linea generale, dalla quantità dei manufatti da rimuovere.

La notifica prevista dall’articolo 250 e il Piano di lavoro dell’articolo 256 rispondono a funzioni differenti. Quando l’attività consiste nella demolizione o rimozione di amianto, il Piano sostituisce gli adempimenti della notifica, purché contenga tutte le informazioni richieste.

Il D.Lgs. 213/2025 ha inoltre specificato che, alla conclusione della bonifica, l’impresa deve verificare l’assenza di rischi dovuti all’esposizione prima della ripresa di altre attività nel cantiere. Nei luoghi di lavoro confinati la verifica può richiedere una misurazione ambientale delle fibre.

Novità amianto 2026: cosa cambia con il D.Lgs. 213/2025

La riforma entrata in vigore il 24 gennaio 2026 modifica il Titolo IX, Capo III, del Testo Unico sulla sicurezza.

Nuovo valore limite di esposizione

L’articolo 254 fissa il valore limite a 0,01 fibre per centimetro cubo, calcolato come media ponderata su otto ore.

Il precedente limite di 0,1 fibre per centimetro cubo, riportato nei documenti tecnici antecedenti alla riforma, non rappresenta più il riferimento vigente.

Nuove modalità di misurazione

Fino al 20 dicembre 2029 il conteggio può continuare a essere effettuato mediante microscopia ottica in contrasto di fase, applicando il nuovo limite.

Dal 21 dicembre 2029 la misurazione dovrà avvenire mediante microscopia elettronica o con un metodo alternativo che garantisca risultati equivalenti o più accurati.

Indagine preliminare

Prima di lavori che possono comportare l’esposizione, l’impresa deve verificare la possibile presenza di amianto. Quando le informazioni disponibili non bastano, deve incaricare un operatore qualificato e acquisire il risultato dell’indagine prima dell’apertura del cantiere.

Priorità alla rimozione

La nuova formulazione dell’articolo 249 assegna priorità alla rimozione rispetto ad altre tecniche, quando questa soluzione tutela meglio i lavoratori. Il principio non elimina la possibilità di ricorrere all’incapsulamento o al confinamento quando la valutazione tecnica dimostra che risultano più sicuri o adeguati al caso concreto.

Conservazione della documentazione

L’articolo 250, comma 2-bis, prevede la conservazione per quarant’anni della documentazione indicata nella notifica, compresi i dati sui lavoratori coinvolti, le attestazioni formative e le informazioni sanitarie richieste dalla norma.

Rifiuti contenenti amianto: classificazione e codici EER

Dopo la rimozione, i manufatti diventano rifiuti contenenti amianto, abbreviati in RCA. Il D.Lgs. 152/2006 li inquadra tra i rifiuti speciali pericolosi.

I principali codici dell’Elenco europeo dei rifiuti, ancora spesso chiamati codici CER, sono:

  • EER 17 06 05*: materiali da costruzione contenenti amianto, come lastre in cemento-amianto, tubazioni e altri manufatti edilizi;
  • EER 17 06 01*: materiali isolanti contenenti amianto, come coibentazioni e rivestimenti isolanti.

L’asterisco identifica la pericolosità del rifiuto. La classificazione deve derivare dall’origine, dalle caratteristiche del materiale e dall’attività che lo ha generato, non da una scelta automatica basata soltanto sull’aspetto.

Ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. 152/2006, il produttore del rifiuto è, in linea generale, il soggetto la cui attività lo ha materialmente generato. Nel cantiere di bonifica questo ruolo ricade normalmente sull’impresa che esegue la rimozione, salvo configurazioni operative e contrattuali da esaminare nel caso specifico.

Come smaltire eternit correttamente

Chi cerca informazioni su come smaltire eternit deve tenere presente che lo smaltimento non coincide con il semplice trasporto delle lastre fuori dalla proprietà.

La filiera comprende:

  1. trattamento preliminare del manufatto;
  2. rimozione senza rottura;
  3. confezionamento in imballaggi resistenti e chiusi;
  4. etichettatura indicante la presenza di amianto;
  5. deposito temporaneo separato e protetto;
  6. trasporto tramite un soggetto autorizzato;
  7. tracciabilità attraverso il formulario;
  8. conferimento a un impianto autorizzato.

Il materiale non deve essere frantumato, mescolato ad altri rifiuti o abbandonato. Gli imballaggi devono impedire la dispersione delle fibre durante la movimentazione e il trasporto. Il D.M. 29 luglio 2004, n. 248, disciplina inoltre il recupero, il trattamento e alcune modalità di gestione dei prodotti e dei rifiuti contenenti amianto.

Il codice EER 17 06 05* può essere ammesso, nel rispetto delle condizioni previste, anche in una discarica per rifiuti non pericolosi dotata di una cella monodedicata. Le altre tipologie seguono regole differenti e possono richiedere specifici trattamenti. Il conferimento deve sempre avvenire presso un impianto autorizzato a ricevere quel determinato codice.

Smaltimento amianto, FIR digitale e RENTRI

Il formulario identifica il rifiuto, il produttore, il trasportatore, il destinatario, la quantità e il percorso seguito.

Dal 13 febbraio 2026 gli operatori possono utilizzare il formulario digitale, o xFIR, attraverso i servizi RENTRI. La disciplina transitoria consente di continuare a utilizzare il formulario cartaceo fino al 15 settembre 2026. Quando si sceglie il formato digitale, tutti i soggetti coinvolti nella singola movimentazione devono gestire digitalmente il documento; lo stesso principio vale per il formato cartaceo.

Per un’impresa, la corretta gestione dello smaltimento amianto richiede quindi il controllo di:

  • iscrizioni e autorizzazioni degli operatori;
  • codice EER attribuito;
  • quantità effettivamente movimentata;
  • dati del trasportatore e dell’impianto;
  • accettazione del carico;
  • restituzione e conservazione del formulario;
  • eventuali trasmissioni previste dal RENTRI.

La tracciabilità documentale protegge il produttore del rifiuto e consente di dimostrare che l’intera filiera ha rispettato gli obblighi ambientali.

Bonus amianto 2026 per imprese: Bando ISI INAIL

Le imprese possono accedere ai finanziamenti messi a disposizione attraverso il Bando ISI INAIL.

L’Asse 3 finanzia progetti di bonifica da materiali contenenti amianto con un contributo a fondo perduto pari al 65% delle spese ammissibili. Il finanziamento va da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 130.000 euro.

La procedura relativa all’Avviso ISI 2025 si svolge nel corso del 2026 e segue calendari, graduatorie e adempimenti specifici. Ogni impresa deve verificare il bando regionale o provinciale, le date aggiornate e le condizioni di ammissibilità prima di avviare o impegnare le spese.

Possono inoltre essere pubblicati contributi regionali o comunali rivolti a imprese, enti pubblici, condomìni o proprietari di immobili. La disponibilità delle risorse cambia in base al territorio e non costituisce una misura nazionale permanente.

Sanzioni per rimozione e gestione illecita dell’amianto

La mancata predisposizione del Piano di lavoro o l’inosservanza degli obblighi di sicurezza può comportare responsabilità penali per il datore di lavoro e per gli altri soggetti coinvolti, secondo il quadro sanzionatorio dell’articolo 262 del D.Lgs. 81/2008.

L’articolo 256 del D.Lgs. 152/2006 punisce invece chi svolge attività di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento di rifiuti senza la prescritta autorizzazione o iscrizione. Quando l’attività riguarda rifiuti pericolosi, la norma prevede l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro.

Oltre alle sanzioni, una gestione irregolare può determinare contaminazione dell’area, costi aggiuntivi di bonifica e responsabilità per abbandono o deposito incontrollato.

Come gestire una bonifica senza perdere il controllo della filiera

Una bonifica conforme non termina con la rimozione della copertura. Il committente deve poter ricostruire l’intero percorso del rifiuto e conservare i documenti che dimostrano la regolarità delle operazioni.

Prima dell’intervento è opportuno verificare:

  • analisi o documentazione che attestano la presenza di amianto;
  • iscrizione dell’impresa in categoria 10A o 10B;
  • Piano di lavoro e trasmissione all’organo competente;
  • iscrizione e autorizzazioni del trasportatore;
  • accettazione preventiva del rifiuto da parte dell’impianto;
  • corretta gestione del FIR o xFIR;
  • documentazione fiscale necessaria per l’eventuale agevolazione.

Babilonia S.r.l. affianca imprese e operatori nella gestione ambientale e nella tracciabilità dei rifiuti, aiutandoli a verificare gli adempimenti, i documenti e i soggetti coinvolti nella filiera dello smaltimento amianto. Contattaci!

Domande frequenti sulla bonifica amianto

È sempre obbligatorio rimuovere l’amianto?

No. La presenza di amianto richiede una valutazione del rischio, ma non comporta sempre la rimozione immediata. Se il materiale è integro e non viene disturbato, si può adottare un programma di controllo. Quando risulta deteriorato o può liberare fibre, occorre intervenire con la tecnica più adeguata.

Un privato può rimuovere poche lastre di eternit?

No. Anche un quantitativo ridotto può generare fibre pericolose durante la rottura o la movimentazione. La rimozione deve essere affidata a un’impresa qualificata e iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella corretta categoria.

Come smaltire eternit trovato in un terreno o in un edificio?

Non bisogna toccarlo, romperlo o trasportarlo. Occorre delimitare l’area, evitare manomissioni e contattare un operatore qualificato. L’impresa valuterà il materiale, predisporrà la procedura necessaria e lo conferirà a un impianto autorizzato con la relativa documentazione.

Qual è il codice EER delle lastre in cemento-amianto?

Le lastre e gli altri materiali da costruzione contenenti amianto vengono generalmente classificati con il codice EER 17 06 05*. Il codice 17 06 01* riguarda invece i materiali isolanti contenenti amianto. L’attribuzione definitiva spetta al produttore sulla base dell’origine e delle caratteristiche del rifiuto.

Quanto tempo prima deve essere presentato il Piano di lavoro?

Il Piano previsto dall’articolo 256 del D.Lgs. 81/2008 deve essere trasmesso all’organo di vigilanza almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori. Il termine può non applicarsi in situazioni urgenti, che l’impresa deve motivare in modo adeguato.

Il Bonus ristrutturazioni copre anche lo smaltimento?

Sì. Le spese direttamente connesse alla bonifica, compresi trasporto e conferimento eseguiti da operatori specializzati, possono rientrare nell’agevolazione quando rispettano i requisiti fiscali e documentali previsti.

Incapsulamento e sovracopertura eliminano l’amianto?

No. Entrambe le soluzioni lasciano il materiale nell’edificio. Riducono il rischio di dispersione quando risultano tecnicamente appropriate, ma richiedono controlli e manutenzione. Solo la rimozione elimina definitivamente il manufatto contenente amianto.

Quali documenti deve ricevere il committente?

Il fascicolo dovrebbe comprendere almeno i riferimenti dell’impresa autorizzata, il Piano di lavoro, eventuali analisi, la documentazione fotografica, il formulario di identificazione del rifiuto, l’attestazione del conferimento e i documenti fiscali necessari per richiedere l’agevolazione.