Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è intervenuto per chiarire diversi aspetti applicativi del DM 127/2024, il regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale.
Le precisazioni arrivano in risposta a un interpello presentato dalla Regione Veneto e affrontano alcuni dei temi che negli ultimi mesi hanno generato maggiori dubbi tra imprese, gestori di impianti e tecnici del settore. Al centro dell’attenzione vi sono la corretta applicazione della disciplina End of Waste, le verifiche tecniche sugli aggregati recuperati, il regime autorizzativo e le modalità operative da adottare negli impianti.
Cosa leggerai
ToggleEnd of Waste subordinato al rispetto di tutti i requisiti previsti dal decreto
Uno dei passaggi più significativi riguarda il momento in cui l’aggregato recuperato può acquisire la qualifica di prodotto.
Secondo il Ministero, il DM 127/2024 deve essere applicato come un sistema unitario. Questo significa che la cessazione della qualifica di rifiuto non può basarsi esclusivamente sulla conformità ai parametri ambientali previsti dall’Allegato 1.
Per ottenere l’End of Waste è necessario che risultino soddisfatte tutte le condizioni richieste dalla normativa, comprese quelle relative all’utilizzo finale del materiale. L’aggregato recuperato deve quindi rispettare anche le norme tecniche e prestazionali previste per lo specifico impiego individuato dal produttore.
La verifica dell’idoneità tecnica non rappresenta dunque una fase successiva o separata, ma costituisce parte integrante del percorso che conduce alla cessazione della qualifica di rifiuto.
Lo scopo specifico deve essere definito fin dall’origine
Il chiarimento ministeriale rafforza uno dei principi già presenti nell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006.
Affinché un materiale possa cessare di essere un rifiuto deve essere destinato a uno scopo specifico e deve esistere una reale domanda di mercato. Per questa ragione il produttore è chiamato a individuare preventivamente l’utilizzo dell’aggregato recuperato e a dimostrarne la conformità alle norme tecniche applicabili.
Anche la dichiarazione di conformità prevista dal decreto si inserisce in questa logica. Il documento deve infatti indicare con precisione la destinazione d’uso del lotto prodotto e attestare il rispetto di tutti i requisiti richiesti dal regolamento.
Campionamenti e controlli, le indicazioni operative
Tra i temi affrontati vi è anche quello relativo alle attività di campionamento.
Il Ministero esclude la possibilità di effettuare successivamente il campionamento previsto dalla norma UNI 932-1 per le verifiche di idoneità tecnica. Tali controlli devono essere svolti nell’ambito del procedimento che porta alla cessazione della qualifica di rifiuto.
Per quanto riguarda la conservazione dei campioni, viene ritenuto applicabile anche ai campioni destinati alle verifiche tecniche il termine di un anno già previsto per quelli prelevati secondo la norma UNI 10802.
Resta comunque la possibilità per l’autorità competente di stabilire prescrizioni differenti in sede autorizzativa qualora le caratteristiche del materiale o le esigenze di controllo lo rendano necessario.
Procedure semplificate, cosa cambia con il nuovo regolamento
Il documento ministeriale dedica ampio spazio al rapporto tra il DM 127/2024 e il DM 5 febbraio 1998.
Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento cessano di trovare applicazione le disposizioni precedenti per tutte le attività che rientrano nell’ambito del decreto e che producono aggregati recuperati destinati agli utilizzi espressamente previsti.
Per le procedure semplificate continuano però a trovare applicazione alcune disposizioni del DM 5 febbraio 1998 relative ai limiti quantitativi, alle norme tecniche e ai valori limite delle emissioni.
Il Ministero precisa inoltre che il nuovo regolamento non estende automaticamente il campo delle procedure semplificate. I codici EER inseriti nel DM 127/2024 ma assenti dal DM 5 febbraio 1998 non possono accedere a tale regime.
Adeguamento obbligatorio per gli impianti interessati
Altro passaggio di rilievo riguarda gli impianti già autorizzati.
Secondo l’interpretazione ministeriale, tutti i produttori di aggregato recuperato che trattano rifiuti compresi nell’Allegato 1 del DM 127/2024 e destinati agli utilizzi previsti dal decreto sono tenuti ad adeguarsi ai nuovi criteri.
La presenza, all’interno della stessa autorizzazione, di ulteriori codici EER non inclusi nel regolamento non consente di continuare ad operare esclusivamente attraverso autorizzazioni caso per caso.
L’obiettivo dichiarato è evitare situazioni che possano determinare un’applicazione non uniforme della disciplina nazionale.
Miscelazione dei lotti e utilizzo degli aggregati recuperati
Un chiarimento riguarda anche la gestione dei lotti di produzione.
Durante le verifiche di conformità i lotti devono rimanere distinti e non possono essere miscelati. Una volta completato il percorso di verifica e acquisita la qualifica di prodotto, la miscelazione può essere considerata ammissibile.
Tale possibilità resta comunque subordinata al rispetto di alcune condizioni. I materiali coinvolti devono essere accompagnati dalla relativa dichiarazione di conformità e devono essere destinati al medesimo utilizzo finale.
Anche dopo la miscelazione il prodotto ottenuto deve continuare a rispettare integralmente i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa.
Amianto, resta il limite di 100 mg/kg
Sul parametro amianto il Ministero conferma che il valore di riferimento rimane fissato a 100 mg/kg.
Parallelamente viene ribadito l’obbligo di utilizzare le metodiche analitiche ufficialmente riconosciute che consentano di raggiungere il più basso limite di rilevabilità disponibile.
Per l’individuazione delle tecniche di analisi occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale 14 maggio 1996, che disciplina le attività di campionamento e le principali metodologie utilizzabili per la ricerca delle fibre di amianto.
Recuperi ambientali senza deroghe ai limiti previsti dal decreto
L’interpello affronta infine il tema dei recuperi ambientali, dei riempimenti e delle colmate.
Su questo aspetto il Ministero adotta una posizione netta. Quando l’utilizzo dell’aggregato recuperato rientra tra quelli espressamente disciplinati dal DM 127/2024, i limiti previsti dal regolamento devono essere rispettati integralmente.
Non è quindi possibile ricorrere a valutazioni caso per caso per applicare valori differenti rispetto a quelli individuati dal decreto.
Le indicazioni contenute nella risposta ministeriale contribuiscono a definire con maggiore precisione il quadro operativo del DM 127/2024 e forniscono agli operatori del settore un riferimento interpretativo utile per la gestione delle attività di recupero e produzione degli aggregati recuperati.
Hai bisogno di assistenza? Contattaci!