Il passaggio al FIR digitale previsto dal RENTRI entra nella sua fase decisiva. Fino al 15 settembre 2026, gli operatori iscritti al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti possono ancora scegliere se emettere il Formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo oppure digitale.
Dal 16 settembre 2026, invece, il FIR digitale diventerà obbligatorio per tutti i soggetti iscritti al RENTRI. La data del 15 settembre segna anche l’avvio dell’applicazione delle sanzioni previste per la mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari.
La proroga è stata introdotta dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, che ha convertito il decreto-legge Milleproroghe n. 200 del 31 dicembre 2025. Il provvedimento è entrato in vigore il 1° marzo 2026.
Cosa leggerai
ToggleLe scadenze RENTRI da ricordare
| Data | Adempimento |
|---|---|
| Fino al 15 settembre 2026 | Gli iscritti al RENTRI possono scegliere tra FIR cartaceo e FIR digitale |
| Dal 15 settembre 2026 | Diventano applicabili le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione dei dati dei FIR |
| Dal 16 settembre 2026 | Il FIR digitale diventa obbligatorio per tutti gli iscritti al RENTRI |
| Dal 1° luglio 2026 | Possono essere cancellati d’ufficio i veicoli di categoria 5 non adeguati agli obblighi di geolocalizzazione |
La possibilità di continuare a utilizzare il formato cartaceo era stata introdotta per accompagnare la fase di avvio del sistema e gestire le difficoltà operative emerse durante il passaggio alla nuova modalità digitale.
Perché il FIR digitale è stato rinviato al 15 settembre 2026
Il DM 4 aprile 2023, n. 59 aveva fissato al 13 febbraio 2026 l’avvio del FIR digitale per gli operatori iscritti al RENTRI.
Durante le prime settimane di applicazione si sono però verificate alcune criticità tecniche che hanno reso più complessa la gestione completamente digitale dei formulari. Il legislatore ha quindi introdotto un periodo transitorio, permettendo agli operatori di scegliere il formato più adatto alla propria organizzazione fino al 15 settembre.
Questa misura non ha eliminato il FIR digitale e non ne ha sospeso l’utilizzo. Le imprese possono già emettere e gestire formulari digitali attraverso i servizi del RENTRI, i propri sistemi gestionali interoperabili oppure l’applicazione dedicata.
Le modalità operative temporanee adottate durante la fase iniziale sono cessate il 14 aprile 2026.
La piattaforma ha continuato a ricevere aggiornamenti, compresi interventi sull’Area Operatori, sull’app RENTRI FIR Digitale e sulle API utilizzate dai software gestionali.
Fino a quando si può utilizzare il FIR cartaceo
Il FIR cartaceo può essere emesso fino al 15 settembre 2026, in alternativa al formulario digitale, anche dagli operatori iscritti al RENTRI.
La scelta non può però essere modificata liberamente durante il trasporto. Il formato stabilito dal produttore o dal detentore del rifiuto vincola tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione.
In particolare:
- se il produttore emette un FIR cartaceo, trasportatore e destinatario devono gestire il documento in formato cartaceo;
- se il produttore emette un FIR digitale, l’intera filiera deve proseguire in modalità digitale;
- la stampa del formulario digitale non trasforma il documento in un FIR cartaceo e non può sostituire la gestione digitale.
La coerenza del formato lungo tutta la filiera evita che le informazioni vengano disperse tra procedure differenti e consente di ricostruire correttamente ogni fase del trasporto.
Che cosa cambia dal 16 settembre 2026
Dal 16 settembre 2026, tutti gli operatori iscritti al RENTRI dovranno emettere e gestire il Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale.
L’obbligo riguarda quindi i soggetti iscritti al Registro. I produttori esclusi dall’iscrizione continueranno invece a emettere il FIR in formato cartaceo, anche quando il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.
Per le imprese obbligate, il passaggio comporta una gestione coordinata di diverse operazioni:
- compilazione del formulario;
- sottoscrizione digitale;
- acquisizione da parte del trasportatore;
- aggiornamento dei dati durante il viaggio;
- accettazione da parte del destinatario;
- restituzione della copia completa;
- trasmissione dei dati al RENTRI nei casi previsti.
Le aziende che utilizzano software gestionali devono verificare l’interoperabilità con il RENTRI e il corretto funzionamento delle API. Chi utilizza l’app ufficiale deve controllare anche la compatibilità dei dispositivi mobili: dal 5 agosto 2026 l’app è supportata esclusivamente su Android 10 o versioni successive e iOS 16 o versioni successive.
Quando scattano le sanzioni RENTRI per i formulari digitali
La legge n. 26 del 2026 ha stabilito che le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026.
Il rinvio non riguarda indistintamente tutte le violazioni previste dalla disciplina RENTRI. La disposizione interessa in modo specifico l’omessa, incompleta o irregolare trasmissione dei dati contenuti nei FIR.
Durante il periodo transitorio, quando viene utilizzato un FIR digitale relativo a rifiuti pericolosi, resta necessario trasmettere i dati al RENTRI. Dal 15 settembre, eventuali omissioni o trasmissioni incomplete potranno produrre anche conseguenze sanzionatorie.
La documentazione allegata richiama la stessa distinzione: la decorrenza del 15 settembre riguarda le sanzioni connesse ai dati dei formulari digitali e non equivale a una sospensione generale degli obblighi di tracciabilità.
Chi deve utilizzare il FIR digitale
Dal 16 settembre l’obbligo interessa i soggetti iscritti al RENTRI, tra cui:
- enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- produttori di rifiuti pericolosi, salvo le esclusioni previste dalla legge;
- enti e imprese che raccolgono o trasportano professionalmente rifiuti pericolosi;
- commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
- trasportatori professionali di rifiuti non pericolosi;
- imprese ed enti con più di dieci dipendenti che producono determinate categorie di rifiuti speciali non pericolosi.
L’obbligo deve essere verificato considerando il tipo di attività svolta, la natura dei rifiuti prodotti o gestiti, il numero dei dipendenti e l’eventuale applicazione delle esclusioni previste dagli articoli 188-bis e 190 del Codice dell’ambiente.
Quali soggetti sono esclusi dall’iscrizione al RENTRI
La legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha modificato l’articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, ampliando e rendendo più esplicite alcune esclusioni dall’obbligo di iscrizione.
Tra i soggetti esclusi rientrano:
- gli imprenditori agricoli con volume d’affari annuo non superiore a 8.000 euro;
- gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi, quando rispettano le modalità alternative previste dall’articolo 190;
- le imprese che raccolgono e trasportano esclusivamente i propri rifiuti non pericolosi ai sensi dell’articolo 212, comma 8;
- le imprese e gli enti con non più di dieci dipendenti che producono determinate tipologie di rifiuti non pericolosi;
- i produttori di rifiuti pericolosi che non operano all’interno di un’organizzazione di ente o impresa, come alcuni professionisti;
- barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza, attività di manicure e pedicure;
- attività di tatuaggio e piercing;
- determinati consorzi e sistemi di gestione individuale o collettiva.
Per i professionisti, l’esclusione può riguardare, per esempio, medici, dentisti e veterinari che non risultano organizzati in forma di impresa. La qualificazione deve essere effettuata sulla struttura concreta dell’attività e non soltanto sulla professione esercitata.
Le esclusioni e i dubbi relativi alle imprese che trasportano piccole quantità dei propri rifiuti pericolosi erano già tra i punti centrali dell’aggiornamento di partenza.
Come compilano il FIR i soggetti non iscritti
I produttori esclusi dall’iscrizione al RENTRI non passano obbligatoriamente al FIR digitale dal 16 settembre.
Questi soggetti devono:
- accedere all’area riservata ai produttori non iscritti;
- vidimare digitalmente il modello del formulario;
- emettere il FIR in formato cartaceo;
- conservarlo secondo i termini previsti dalla normativa;
- rispettare le modalità alternative di tenuta del registro applicabili alla propria categoria.
Il FIR resta cartaceo anche quando riguarda rifiuti pericolosi. I produttori non iscritti non devono trasmettere al RENTRI i dati del formulario.
Chi era già iscritto ma è successivamente rientrato tra i soggetti esclusi avrebbe dovuto presentare una pratica di cancellazione entro il primo trimestre del 2026. Le cancellazioni tardive seguono le regole ordinarie previste dal DM n. 59 del 2023 e non comportano il rimborso dei contributi o dei diritti già versati.
Geolocalizzazione dei veicoli che trasportano rifiuti pericolosi
Un altro adempimento collegato al RENTRI riguarda i sistemi di geolocalizzazione installati sui veicoli utilizzati per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi.
La deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 1 del 24 marzo 2026 ha definito modalità e tempistiche per attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sui veicoli iscritti nella categoria 5.
Le imprese interessate dovevano presentare l’istanza telematica di adeguamento entro il 30 giugno 2026. Dal 1° luglio 2026, i veicoli non adeguati possono essere cancellati d’ufficio dall’iscrizione all’Albo.
La disciplina intervenuta a marzo ha quindi superato l’incertezza iniziale sul provvedimento attuativo e sui requisiti necessari per i dispositivi di geolocalizzazione, evidenziata nella documentazione precedente.
Come prepararsi all’obbligo del FIR digitale
Il periodo che precede il 16 settembre non dovrebbe essere considerato una semplice proroga, ma una fase utile per collaudare l’intero processo.
Le imprese devono verificare soprattutto:
- quali unità locali e quali operatori sono coinvolti nella compilazione dei FIR;
- chi dispone delle autorizzazioni necessarie per firmare e gestire il documento;
- se il software aziendale dialoga correttamente con le API del RENTRI;
- se smartphone e tablet rispettano i requisiti dell’app;
- come gestire un’eventuale indisponibilità della connessione o dei servizi digitali;
- se trasportatori e destinatari sono pronti a utilizzare lo stesso formato;
- se le procedure interne garantiscono la trasmissione dei dati entro i termini previsti;
- se tutti i veicoli di categoria 5 risultano regolarmente adeguati.
L’obiettivo non è limitarsi a sostituire un modulo cartaceo con un file. Il FIR digitale modifica il flusso delle informazioni, le responsabilità operative e il coordinamento tra produttore, trasportatore e destinatario.
Dal 16 settembre 2026 la gestione digitale diventerà la regola per gli iscritti al RENTRI. Arrivare alla scadenza con procedure già testate riduce il rischio di errori, blocchi durante il trasporto, trasmissioni incomplete e contestazioni.


