Codici EER: cosa cambia per le categorie 1, 4 e 5 dell’Albo Gestori Ambientali

La Circolare n. 7 del 14 luglio 2026 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali chiarisce quali codici dell’Elenco europeo dei rifiuti possono essere utilizzati ai fini dell’iscrizione o della variazione dell’iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5.

Il provvedimento interviene dopo l’entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026, che ha aggiornato la disciplina dei centri di raccolta e ampliato l’elenco dei rifiuti conferibili.

La novità riguarda due situazioni specifiche:

  • l’utilizzo, nella categoria 1, di determinati codici EER che non appartengono al capitolo 20;
  • l’utilizzo, nelle categorie 4 e 5, di alcuni codici del capitolo 20 quando i rifiuti, in base alla loro origine, devono essere classificati come speciali.

La Circolare abroga inoltre la precedente Circolare n. 95 del 24 gennaio 2012.

Perché è stato necessario chiarire l’utilizzo dei codici EER

Il Decreto MASE del 26 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2026, ha sostituito i precedenti decreti dell’8 aprile 2008 e del 13 maggio 2009 sulla disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani differenziati.

Il nuovo Allegato 1 contiene un elenco più ampio di rifiuti conferibili nei centri di raccolta. Tra questi compaiono anche rifiuti identificati con codici appartenenti a capitoli diversi dal capitolo 20 dell’Elenco europeo dei rifiuti.

Il capitolo 20 raccoglie, in via generale, i codici riferiti ai rifiuti urbani e alle frazioni raccolte separatamente. Il nuovo elenco comprende però anche codici dei capitoli 08, 15, 16, 17 e 18, relativi, ad esempio, a toner, imballaggi, pneumatici, piccoli quantitativi di rifiuti da costruzione e demolizione e particolari rifiuti sanitari conferiti dalle utenze domestiche.

Da qui nasce l’esigenza di coordinare il nuovo elenco con le categorie di iscrizione all’Albo.

Quali codici EER possono essere utilizzati in categoria 1?

La categoria 1 riguarda la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani. La Circolare n. 7/2026 chiarisce che, ai fini dell’iscrizione in questa categoria, possono essere utilizzati anche i codici EER non appartenenti al capitolo 20, purché siano espressamente previsti dall’Allegato 1 del Decreto MASE del 26 marzo 2026.

Non si tratta, quindi, di un’apertura generalizzata a tutti i codici esterni al capitolo 20. La possibilità riguarda esclusivamente le tipologie inserite nell’Allegato 1 e conferibili nei centri di raccolta secondo le condizioni indicate dal decreto.

Le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo devono riportare, nei provvedimenti di iscrizione o di variazione, una specifica annotazione accanto a tali tipologie:

“Rifiuti di cui all’allegato 1 al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026”.

Questa dicitura permette di collegare in modo chiaro l’utilizzo del codice EER alla nuova disciplina dei centri di raccolta.

Un codice esterno al capitolo 20 diventa automaticamente un rifiuto urbano?

No. La Circolare non modifica autonomamente la classificazione dei rifiuti e non consente di utilizzare in categoria 1 qualsiasi codice appartenente ad altri capitoli.

Il codice deve essere compreso nell’Allegato 1 del decreto e il conferimento deve rispettare le condizioni previste per quella specifica tipologia di rifiuto.

Per alcuni materiali da costruzione e demolizione, ad esempio, il decreto ammette il conferimento soltanto quando provengono da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore di una civile abitazione. Tra questi rientrano mattoni, ceramiche, legno, vetro, plastica, guaine bituminose, materiali isolanti e rifiuti misti da costruzione e demolizione.

La provenienza del rifiuto e le condizioni di conferimento restano quindi elementi essenziali per individuare il corretto regime gestionale.

Quali codici del capitolo 20 possono essere utilizzati in categoria 4?

La categoria 4 riguarda la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi. La Circolare individua quattro codici EER appartenenti al capitolo 20 che possono essere utilizzati in questa categoria quando, in ragione della loro origine, i rifiuti devono essere classificati come speciali.

Codice EERTipologia di rifiutoCondizioni
20 01 01Carta e cartoneUtilizzabile quando il rifiuto, per origine, è classificato come speciale
20 01 08Rifiuti biodegradabili di cucine e menseUtilizzabile quando il rifiuto, per origine, è classificato come speciale
20 01 25Oli e grassi commestibiliUtilizzabile quando il rifiuto, per origine, è classificato come speciale
20 02 01Rifiuti biodegradabiliSolo per taglio e sfalcio derivanti dalle attività di preparazione del cantiere

L’ultima limitazione merita particolare attenzione: il codice 20 02 01 non può essere inserito indistintamente in categoria 4 per qualsiasi rifiuto biodegradabile. La Circolare circoscrive il suo utilizzo ai residui di taglio e sfalcio prodotti durante la preparazione di un cantiere.

Un codice del capitolo 20 identifica sempre un rifiuto urbano?

Non necessariamente. Proprio questo è uno dei punti centrali della Circolare.

Per i quattro codici indicati, l’appartenenza al capitolo 20 non è sufficiente, da sola, a determinare il regime applicabile. Occorre considerare anche l’origine concreta del rifiuto e l’attività che lo ha prodotto.

Quando il rifiuto deriva da un’attività che ne determina la classificazione come rifiuto speciale, il suo trasporto può richiedere l’iscrizione in categoria 4, nonostante il codice EER appartenga al capitolo normalmente associato ai rifiuti urbani.

Questo rende necessaria una valutazione documentata della provenienza del materiale, evitando di scegliere la categoria di iscrizione basandosi esclusivamente sulle prime due cifre del codice.

Gli stessi codici possono essere utilizzati anche in categoria 5?

Sì, ma soltanto in presenza di una condizione precisa.

La categoria 5 riguarda la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali pericolosi. I quattro codici indicati dalla Circolare identificano invece rifiuti non pericolosi.

La loro utilizzazione in categoria 5 è ammessa esclusivamente quando l’iscrizione dell’impresa comprende anche i rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell’articolo 212, comma 7, del Decreto legislativo 152/2006.

L’iscrizione ordinaria in categoria 5 non produce quindi un’estensione automatica a questi codici. L’impresa deve controllare il contenuto effettivo del proprio provvedimento e verificare che la tipologia di rifiuto sia espressamente ricompresa nell’iscrizione.

La Circolare autorizza automaticamente il trasporto dei nuovi codici?

No. La Circolare stabilisce quali codici possono essere utilizzati ai fini dell’iscrizione o della sua variazione, ma non sostituisce il relativo procedimento amministrativo.

Un’impresa non può iniziare a trasportare un nuovo codice soltanto perché questo compare nella Circolare. Deve prima verificare:

  1. la categoria nella quale risulta iscritta;
  2. i codici EER già presenti nel provvedimento;
  3. l’origine e la corretta classificazione del rifiuto;
  4. le eventuali limitazioni previste dal Decreto del 26 marzo 2026;
  5. la necessità di presentare una domanda di variazione alla Sezione competente.

Anche i mezzi impiegati, le modalità operative e la documentazione utilizzata durante il trasporto devono risultare coerenti con il contenuto dell’iscrizione.

La Circolare n. 7/2026 introduce una nuova scadenza?

La Circolare non stabilisce un termine autonomo entro il quale le imprese devono aggiornare la propria iscrizione.

Il Decreto MASE del 26 marzo 2026 prevede però che i centri di raccolta già esistenti possano continuare a operare e debbano adeguarsi alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. Lo stesso articolo 8 ha abrogato i decreti ministeriali del 2008 e del 2009.

Le imprese interessate dovrebbero quindi verificare tempestivamente se le attività svolte, i codici presenti nei provvedimenti e le procedure dei centri di raccolta risultano allineati al nuovo quadro normativo.

Chi deve controllare la propria iscrizione all’Albo?

Il chiarimento interessa soprattutto:

  • gestori dei centri di raccolta;
  • imprese che raccolgono e trasportano rifiuti urbani;
  • trasportatori iscritti nelle categorie 4 e 5;
  • soggetti incaricati dei servizi pubblici di raccolta;
  • responsabili tecnici;
  • Comuni ed enti che affidano o organizzano i servizi;
  • produttori e detentori che devono individuare il corretto trasportatore.

Il controllo non dovrebbe limitarsi alla presenza formale del codice EER. È necessario ricostruire l’intero percorso del rifiuto: origine, classificazione, soggetto conferitore, condizioni di raccolta, categoria del trasportatore e destinazione finale.

Come verificare la conformità dopo la Circolare 7/2026

Una verifica efficace può partire dalla mappatura di tutti i codici EER gestiti dall’impresa e dal confronto con i provvedimenti di iscrizione all’Albo.

Per ogni codice occorre individuare con precisione l’attività che genera il rifiuto, distinguere i flussi urbani da quelli speciali e controllare l’eventuale presenza di condizioni o limitazioni.

Particolare attenzione va riservata:

  • ai codici esterni al capitolo 20 utilizzati in categoria 1;
  • ai quattro codici del capitolo 20 ammessi in categoria 4;
  • al codice 20 02 01, limitato agli sfalci prodotti dalla preparazione del cantiere;
  • alle imprese in categoria 5 che intendono trasportare anche rifiuti speciali non pericolosi;
  • alla coerenza tra iscrizione, procedure interne e documenti di tracciabilità.

La Circolare n. 7 del 2026 rende più chiaro il rapporto tra codice EER, origine del rifiuto e categoria di iscrizione, ma richiede una lettura puntuale dei singoli casi. Un codice formalmente corretto, se associato alla categoria sbagliata o utilizzato fuori dalle condizioni previste, può determinare irregolarità nella gestione e nel trasporto.

Per verificare i codici EER presenti nell’iscrizione, valutare l’eventuale necessità di una variazione e allineare le procedure aziendali alle nuove disposizioni, è opportuno effettuare un controllo tecnico della posizione dell’impresa presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali.