Bonifiche e rifiuti: cosa prevede il DL 19/2026 per imprese e professionisti

Il Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50, contiene anche misure urgenti di semplificazione in materia ambientale. In particolare, l’articolo 14 interviene su bonifiche, industria insalubre e gestione dei rifiuti, modificando alcuni punti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Per imprese, professionisti, enti e operatori ambientali, queste modifiche sono rilevanti perché toccano aspetti pratici della gestione quotidiana: iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da attività manutentive, validità delle autorizzazioni acquisite nei procedimenti di bonifica e classificazione delle industrie insalubri.

Il decreto non introduce una riforma complessiva della disciplina ambientale, ma interviene su alcuni passaggi che possono semplificare procedure, chiarire obblighi e ridurre incertezze applicative.

Perché il DL 19/2026 interessa il settore ambientale

Quando si parla di DL 19 febbraio 2026 n. 19, il riferimento principale resta l’attuazione del PNRR. Tuttavia, all’interno del provvedimento sono presenti anche disposizioni ambientali specifiche. L’articolo 14, infatti, è dedicato alle “misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti”.

Questo significa che il decreto non va letto solo come provvedimento amministrativo o collegato alla governance del PNRR. Per chi si occupa di ambiente, rifiuti, autorizzazioni e conformità normativa, il testo contiene modifiche che incidono direttamente su alcuni adempimenti previsti dal d.lgs. 152/2006.

Il punto centrale è la semplificazione. Il legislatore interviene per rendere più chiari alcuni passaggi procedurali e per coordinare meglio attività professionali, autorizzazioni ambientali e gestione degli interventi di bonifica.

Cosa cambia per i professionisti che producono rifiuti non pericolosi

Una delle novità più interessanti riguarda l’articolo 212 del d.lgs. 152/2006, relativo all’Albo nazionale gestori ambientali.

Il DL 19/2026 prevede che possano iscriversi all’Albo, oltre agli enti e alle imprese, anche i liberi professionisti iscritti in albi professionali che producono rifiuti non pericolosi durante lo svolgimento di attività manutentive previste dai rispettivi ordinamenti professionali. L’iscrizione riguarda le operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti prodotti dagli stessi professionisti, limitatamente alle attività manutentive connesse all’esercizio della professione e nel rispetto delle categorie e classi previste.

Questa previsione è importante perché riconosce una situazione concreta: alcuni professionisti, nello svolgimento della propria attività, possono generare rifiuti non pericolosi e avere la necessità di trasportarli. La norma non apre a una gestione generalizzata dei rifiuti da parte dei professionisti, ma individua un perimetro preciso: rifiuti non pericolosi, prodotti direttamente nell’ambito dell’attività manutentiva, e trasporto limitato ai rifiuti propri.

Per imprese e professionisti, quindi, il tema non è solo “posso trasportare rifiuti?”, ma “in quale categoria rientro, quali rifiuti produco, quali operazioni devo svolgere e quali requisiti devo rispettare?”. La semplificazione non elimina la necessità di verificare correttamente il proprio inquadramento.

Albo gestori ambientali: perché l’iscrizione resta un passaggio delicato

L’apertura ai liberi professionisti non va interpretata come una liberalizzazione del trasporto dei rifiuti. Il riferimento all’Albo nazionale gestori ambientali resta centrale.

L’iscrizione serve a garantire che raccolta e trasporto siano svolti nel rispetto delle regole previste per le categorie e le classi applicabili. Questo è un punto importante, perché la gestione dei rifiuti non dipende solo dalla natura del soggetto che li produce, ma anche dalla tipologia di rifiuto, dall’attività svolta e dalle modalità di movimentazione.

Chi produce rifiuti non pericolosi nell’ambito di attività manutentive deve quindi verificare se rientra nella nuova previsione, quali codici EER sono coinvolti, quali quantità vengono movimentate e quali obblighi documentali restano applicabili.

In altre parole, il decreto semplifica l’accesso a una possibilità operativa, ma non cancella la necessità di gestire correttamente tracciabilità, classificazione e documentazione.

Rifiuti e regolamento europeo: aggiornato il riferimento alla “lista verde”

Il DL 19 febbraio 2026 n. 19 interviene anche sull’articolo 216, comma 8-septies, del d.lgs. 152/2006, aggiornando il riferimento normativo alla cosiddetta “lista verde”.

Il testo sostituisce il richiamo al regolamento CE n. 1013/2006 con quello all’allegato III del regolamento UE 2024/1157 dell’11 aprile 2024.

Questo passaggio è tecnico, ma rilevante. I riferimenti europei in materia di spedizioni e classificazione dei rifiuti devono essere coerenti con la normativa aggiornata. Per gli operatori ambientali, la corretta individuazione del riferimento normativo è essenziale soprattutto quando si lavora su procedure, autorizzazioni, comunicazioni e gestione documentale.

Anche in questo caso, la semplificazione passa dalla precisione: usare il riferimento normativo corretto evita errori interpretativi e riduce il rischio di applicare discipline non più aggiornate.

Bonifiche: cosa cambia per aree agricole e allevamento

Il decreto interviene anche sull’articolo 241 del d.lgs. 152/2006, relativo alle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento.

La modifica inserisce il riferimento alla conformità alla disciplina urbanistica.

Questo significa che, nella lettura degli interventi riguardanti aree agricole e attività di allevamento, assume rilievo anche il coordinamento con la disciplina urbanistica. Il dato ambientale, quindi, non può essere valutato in modo isolato: deve essere letto insieme alla destinazione dell’area, alle previsioni urbanistiche e al quadro autorizzativo complessivo.

Per chi assiste imprese agricole, allevamenti o soggetti proprietari di aree interessate da procedimenti ambientali, questo punto richiede attenzione. La verifica tecnica e documentale deve tenere insieme profili ambientali, urbanistici e autorizzativi.

Autorizzazioni nelle bonifiche: quanto durano i titoli acquisiti in conferenza di servizi

Una delle modifiche più operative riguarda l’articolo 242, comma 13, del d.lgs. 152/2006.

Il DL 19 febbraio 2026 n. 19 prevede che i permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi siano efficaci per un periodo pari a quello previsto nel progetto approvato per la realizzazione degli interventi. Resta salva l’ipotesi in cui cambi il contesto ambientale di riferimento o intervengano modifiche progettuali tali da richiedere una nuova valutazione.

Questa previsione è particolarmente utile nei procedimenti di bonifica, dove la durata e la stabilità dei titoli autorizzativi possono incidere sulla continuità degli interventi.

La domanda pratica è: se un titolo viene acquisito nella conferenza di servizi, resta valido per tutta la durata del progetto approvato? In linea generale sì, ma con due limiti importanti: il mutamento del contesto ambientale e le modifiche progettuali rilevanti. In questi casi può rendersi necessaria una nuova valutazione.

Per imprese, enti e consulenti ambientali, questo passaggio richiede una gestione ordinata dei documenti. Il progetto approvato, la conferenza di servizi, i titoli acquisiti e gli eventuali aggiornamenti devono essere coerenti tra loro. La semplificazione funziona solo se il fascicolo tecnico-amministrativo è chiaro e aggiornato.

Siti regionali e interventi di bonifica: estensione dei criteri ministeriali

Il decreto modifica anche l’articolo 242-ter del d.lgs. 152/2006.

La norma estende il riferimento non solo al Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma anche al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Inoltre, nelle more dell’adozione delle disposizioni attuative da parte delle Regioni, le categorie di interventi, i criteri, le procedure di valutazione e le modalità di controllo definiti dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica trovano applicazione anche per le aree comprese nei siti di competenza regionale.

Questo è un passaggio rilevante perché punta a evitare vuoti applicativi. In attesa delle regole regionali, si applicano i criteri ministeriali anche ai siti regionali.

Per gli operatori, ciò può favorire maggiore uniformità nella gestione di alcune procedure. Tuttavia, resta necessario valutare caso per caso il sito, la competenza, il tipo di intervento e il quadro autorizzativo applicabile.

Industria insalubre: quando l’impresa è esclusa dalla relativa classificazione

Il DL 19/2026 interviene anche sulla disciplina delle industrie insalubri.

La norma prevede che non siano classificate come industrie insalubri, ai sensi dell’articolo 216 del Testo unico delle leggi sanitarie e del decreto ministeriale 5 settembre 1994, le imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione unica ambientale oppure autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici rilasciate ai sensi del d.lgs. 152/2006.

Questo punto è molto importante perché collega la disciplina sanitaria delle industrie insalubri al sistema delle autorizzazioni ambientali.

In termini pratici, un’impresa già autorizzata sotto il profilo ambientale attraverso AIA, AUA o specifiche autorizzazioni su emissioni e scarichi può essere esclusa dalla classificazione come industria insalubre. La logica è evitare sovrapposizioni procedurali quando l’attività è già sottoposta a un sistema autorizzativo ambientale.

Naturalmente, questo non significa che l’impresa non abbia più obblighi. AIA, AUA, autorizzazioni alle emissioni e autorizzazioni agli scarichi restano titoli da rispettare, aggiornare e presidiare. La semplificazione riguarda la classificazione come industria insalubre, non la responsabilità ambientale dell’attività.

AIA, AUA, emissioni e scarichi: perché diventano ancora più importanti

La norma sulle industrie insalubri conferma un principio operativo: le autorizzazioni ambientali non sono semplici documenti amministrativi, ma strumenti che definiscono la legittimità e il controllo dell’attività produttiva.

AIA e AUA assumono un ruolo ancora più rilevante perché possono incidere anche sull’applicazione della disciplina relativa alle industrie insalubri. Lo stesso vale per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici.

Per le imprese, questo significa che la conformità ambientale deve essere verificata in modo continuo. Non basta ottenere il titolo autorizzativo: bisogna rispettarne prescrizioni, limiti, scadenze, aggiornamenti e condizioni operative.

Una documentazione ambientale incompleta, scaduta o non coerente con l’attività effettivamente svolta può creare criticità. Al contrario, una gestione corretta dei titoli autorizzativi rafforza la posizione dell’impresa e riduce il rischio di contestazioni.

RAEE: eliminata una previsione nel d.lgs. 49/2014

L’articolo 14 interviene anche sul decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, relativo ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

In particolare, viene soppresso il terzo periodo dell’articolo 11, comma 1.

Il testo del decreto non sviluppa ulteriormente la portata della modifica all’interno dell’articolo 14, ma il riferimento è comunque rilevante per gli operatori che gestiscono adempimenti collegati ai RAEE. Anche in questo caso, è necessario verificare il coordinamento tra la disposizione soppressa e gli obblighi ancora applicabili nella disciplina di settore.

Piatti e prodotti in plastica riutilizzabili: il collegamento con l’articolo 14-bis

Subito dopo l’articolo 14, il decreto introduce anche l’articolo 14-bis, dedicato ai piatti, alle posate, alle cannucce e agli agitatori per bevande in plastica destinati al contatto con alimenti.

La norma stabilisce alcune caratteristiche tecniche in base alle quali questi prodotti possono essere considerati riutilizzabili e commercializzabili come tali. Le disposizioni si applicano dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e nel rispetto della normativa sui materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti.

Questo tema è distinto rispetto a bonifiche e industrie insalubri, ma resta collegato alla gestione ambientale dei prodotti e alla disciplina sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente.

Per aziende, produttori e distributori, il punto non è solo commerciale. Definire un prodotto come riutilizzabile richiede il rispetto di caratteristiche tecniche precise e una corretta valutazione della normativa applicabile.

Chi deve prestare più attenzione alle novità del DL 19/2026

Le modifiche introdotte dall’articolo 14 interessano diversi soggetti.

I liberi professionisti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di attività manutentive devono verificare se possono iscriversi all’Albo gestori ambientali e a quali condizioni.

Le imprese coinvolte in procedimenti di bonifica devono controllare la durata e la coerenza dei titoli acquisiti in conferenza di servizi.

Le aziende in possesso di AIA, AUA o autorizzazioni su emissioni e scarichi devono valutare gli effetti della nuova previsione sulla classificazione come industria insalubre.

Gli operatori che lavorano su siti regionali devono considerare l’applicazione dei criteri ministeriali nelle more delle disposizioni regionali.

I soggetti che gestiscono prodotti in plastica riutilizzabili devono prestare attenzione alle caratteristiche tecniche previste dall’articolo 14-bis.

Il filo conduttore è unico: la semplificazione non elimina gli obblighi, ma richiede una lettura più precisa del quadro normativo e documentale.

DL 19/2026 e compliance ambientale: gli aspetti da verificare subito

Per applicare correttamente le nuove disposizioni, imprese e professionisti dovrebbero partire da una verifica interna della propria posizione ambientale.

Il primo controllo riguarda la produzione di rifiuti non pericolosi: è necessario capire se derivano davvero da attività manutentive connesse all’esercizio della professione e se ricorrono i presupposti per l’iscrizione all’Albo.

Il secondo riguarda i procedimenti di bonifica: permessi, autorizzazioni e concessioni acquisiti in conferenza di servizi devono essere confrontati con il progetto approvato e con l’effettiva durata degli interventi.

Il terzo riguarda le autorizzazioni ambientali dell’impresa: AIA, AUA, emissioni in atmosfera e scarichi idrici devono essere aggiornati, coerenti con l’attività svolta e correttamente gestiti.

Il quarto riguarda la classificazione come industria insalubre: le imprese già in possesso di specifici titoli ambientali devono valutare se rientrano nell’esclusione prevista dalla norma.

Il quinto riguarda la documentazione: ogni semplificazione funziona solo se esistono atti chiari, aggiornati e facilmente verificabili.

Perché la gestione documentale resta importante

Il DL 19 febbraio 2026 n. 19 conferma un principio essenziale per la compliance ambientale: la semplificazione normativa non sostituisce la gestione documentale.

Autorizzazioni, iscrizioni, conferenze di servizi, progetti di bonifica, registrazioni, classificazioni dei rifiuti e titoli ambientali devono essere coordinati. Una norma può semplificare un passaggio, ma non può risolvere automaticamente errori di classificazione, documenti mancanti o autorizzazioni non aggiornate.

Per questo le imprese dovrebbero leggere il decreto non solo come un elenco di novità, ma come un’occasione per verificare la propria posizione ambientale.

La gestione corretta dei rifiuti, delle bonifiche e delle autorizzazioni non è un adempimento isolato. È un sistema fatto di procedure, responsabilità, controlli e documenti. Il DL 19/2026 interviene su alcuni di questi punti, ma la conformità dipende ancora dalla capacità dell’impresa di mantenere ordine, tracciabilità e coerenza in tutto il percorso ambientale.

Imprese e professionisti cosa devono fare

Il DL 19 febbraio 2026 n. 19 introduce semplificazioni mirate in materia di bonifiche, rifiuti e industria insalubre. Le novità più rilevanti riguardano l’iscrizione all’Albo gestori ambientali per alcuni liberi professionisti, la durata dei titoli acquisiti nei procedimenti di bonifica, l’applicazione dei criteri ministeriali ai siti regionali e l’esclusione dalla classificazione di industria insalubre per imprese già in possesso di specifiche autorizzazioni ambientali.

Per imprese e professionisti, il passaggio decisivo è capire se queste modifiche incidono sulla propria attività. Ogni situazione va letta sulla base dei rifiuti prodotti, delle autorizzazioni possedute, dei procedimenti in corso e degli obblighi documentali già applicabili.

La semplificazione è utile solo quando viene gestita con precisione. Per questo è importante verificare subito titoli, iscrizioni, classificazioni e documentazione ambientale, evitando interpretazioni generiche che potrebbero esporre l’impresa a errori o contestazioni.