Il Regolamento delegato UE 2026/296 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 22 aprile 2026, integra il Regolamento UE 2024/1781 e disciplina le deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti.
Il divieto scatterà dal 19 luglio 2026 e coinvolgerà gli operatori economici rispetto a determinati prodotti indicati nell’allegato VII del Regolamento UE 2024/1781.
Il nuovo provvedimento stabilisce quando la distruzione potrà essere ancora ammessa, quali condizioni dovranno essere rispettate e quali documenti dovranno essere conservati per dimostrare la correttezza della scelta.
Per imprese, distributori, brand, operatori della logistica e gestori del trattamento dei rifiuti cambia il modo di gestire l’invenduto.
La distruzione diventa una scelta da motivare, documentare e collegare a una deroga precisa.
Cosa leggerai
ToggleCosa prevede il Regolamento UE 2026/296 per la distruzione dei prodotti invenduti
Il Regolamento UE 2026/296 nasce per dare attuazione al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti previsto dal Regolamento UE 2024/1781.
La norma europea sui prodotti sostenibili punta a ridurre gli sprechi e a spostare la gestione dell’invenduto verso riutilizzo, rifabbricazione, ricondizionamento, donazione e recupero.
La distruzione resta ammessa solo in casi specifici.
Il regolamento individua le situazioni in cui l’operatore economico può distruggere i prodotti invenduti, a condizione che conservi la documentazione richiesta e che possa dimostrare la deroga applicata.
Il testo richiama anche la gerarchia dei rifiuti.
Quando si applica una deroga, la distruzione deve rispettare l’ordine di priorità previsto dalla normativa europea sui rifiuti, con preferenza per il riciclaggio rispetto ad altre forme di recupero o smaltimento.
Quando sarà vietata la distruzione dei prodotti invenduti
Dal 19 luglio 2026 gli operatori economici non potranno distruggere determinati prodotti di consumo invenduti, salvo i casi previsti dal Regolamento UE 2026/296.
Il divieto riguarda i prodotti elencati nell’allegato VII del Regolamento UE 2024/1781.
La scelta europea nasce da una logica di prevenzione dello spreco.
Un prodotto invenduto non deve finire alla distruzione come esito ordinario della filiera commerciale. Prima vanno considerate altre strade, quando sono possibili.
Riutilizzo, riparazione, ricondizionamento, rifabbricazione e donazione diventano passaggi da valutare prima della distruzione.
Per le aziende questo richiede procedure interne più attente.
La gestione delle giacenze, dei resi, dei prodotti danneggiati, degli stock fuori assortimento e dei beni con vincoli contrattuali dovrà essere tracciata con maggiore cura.
Le deroghe al divieto di distruzione dei prodotti invenduti
Il Regolamento UE 2026/296 consente la distruzione dei prodotti invenduti in una serie di casi specifici.
La prima deroga riguarda i prodotti pericolosi per la salute o la sicurezza.
La distruzione può essere ammessa quando il prodotto presenta un rischio e non esistono misure adeguate per ridurlo.
La seconda deroga riguarda i prodotti non conformi al diritto dell’Unione o al diritto nazionale per ragioni diverse dalla salute e dalla sicurezza.
In questi casi la distruzione può essere consentita quando la normativa la impone oppure quando rappresenta la misura correttiva più adatta rispetto alla violazione.
Un’altra deroga riguarda i prodotti che violano diritti di proprietà intellettuale.
Il regolamento richiama decisioni giudiziarie, procedure alternative di risoluzione delle controversie, notifiche da parte dei titolari dei diritti, autorità competenti o organismi autorizzati.
La distruzione può essere ammessa anche quando il prodotto è soggetto a una licenza o a un obbligo contrattuale valido che limita vendita, distribuzione o trasferimento dopo una certa data.
Prodotti danneggiati, non funzionali o inadatti al riutilizzo
Il regolamento prevede deroghe anche per i prodotti che non possono essere preparati per il riutilizzo o per la rifabbricazione.
Questo può accadere quando risulta impossibile rimuovere o rendere non accessibili etichette, loghi, elementi di design o altre caratteristiche riconoscibili protette da diritti di proprietà intellettuale.
La deroga può operare anche per prodotti con caratteristiche considerate inappropriate rispetto a un contesto culturale, etico o sociale.
Il regolamento include poi i prodotti danneggiati.
Rientrano in questa categoria i beni che hanno subito danni materiali, deterioramento o contaminazione durante manipolazione, stoccaggio, trasporto, vendita al dettaglio o restituzione da parte dei consumatori.
La distruzione resta ammessa solo quando riparazione e ricondizionamento non risultano praticabili o sostenibili in rapporto ai costi.
Una deroga specifica riguarda anche i prodotti non funzionali a causa di difetti di progettazione o fabbricazione.
In questo caso la distruzione può avvenire se la riparazione non è praticabile dal punto di vista tecnico.
Donazione e mancanza di destinatari
Il Regolamento UE 2026/296 disciplina anche il caso dei prodotti offerti in donazione.
Quando non si applicano le altre deroghe, la distruzione può essere ammessa se il prodotto è stato offerto in donazione ad almeno tre soggetti dell’economia sociale nell’Unione europea oppure su una pagina accessibile del sito web dell’operatore economico per almeno otto settimane.
La distruzione sarà possibile solo se il prodotto non viene accettato come donazione.
Il testo considera anche i casi in cui un soggetto dell’economia sociale riceve un prodotto come donazione ma non riesce a trovare un destinatario.
La stessa logica vale per i prodotti immessi sul mercato dopo la preparazione per il riutilizzo da parte di un gestore del trattamento dei rifiuti, quando non si riesce a trovare un destinatario.
Questi passaggi mostrano una direzione precisa.
Prima della distruzione, l’operatore deve poter dimostrare di aver valutato altre soluzioni.
Obblighi documentali per gli operatori economici
Il regolamento introduce obblighi documentali molto precisi.
Gli operatori economici devono conservare per cinque anni, dalla distruzione del prodotto invenduto, la documentazione che dimostra la deroga applicata.
Su richiesta delle autorità competenti, la documentazione deve essere messa a disposizione in formato elettronico entro trenta giorni.
Il tipo di documento cambia in base alla deroga.
Per un prodotto pericoloso può servire la descrizione del problema di salute o sicurezza, una valutazione della sicurezza del prodotto o un verbale di prova.
Per un prodotto non conforme può servire una dichiarazione di autovalutazione con indicazione del tipo di non conformità e della normativa applicabile.
Per i prodotti che violano diritti di proprietà intellettuale possono servire decisioni, notifiche, documenti di indagine interna, licenze o contratti.
Per i prodotti danneggiati o non funzionali possono servire prove di valutazione della qualità, ispezioni visive, verbali tecnici, valutazioni pratiche o pareri di esperti.
Per i prodotti offerti in donazione serve la prova dell’offerta.
La distruzione dell’invenduto, quindi, non può più essere gestita come una semplice scelta logistica.
Serve un dossier chiaro, coerente e collegato alla deroga usata.
Dichiarazione al gestore del trattamento dei rifiuti
Il Regolamento UE 2026/296 prevede anche un obbligo verso il gestore del trattamento dei rifiuti.
Gli operatori economici devono fornire al gestore una dichiarazione sulla deroga applicabile ai prodotti invenduti consegnati.
Questo passaggio serve a rendere più ordinata la fase di trattamento e a favorire processi di cernita, riutilizzo e riciclaggio.
Per i gestori dei rifiuti, la dichiarazione diventa un documento da valutare nella presa in carico del prodotto.
Per gli operatori economici, rappresenta un passaggio di responsabilità nella filiera.
La consegna del prodotto al gestore non chiude da sola il percorso.
Occorre indicare perché quel prodotto rientra in una delle deroghe previste dal regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il Regolamento UE 2026/296 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il testo si applica dal 19 luglio 2026.
Da quella data, gli operatori economici dovranno applicare il divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti e potranno ricorrere alle deroghe solo nei casi previsti.
La Commissione europea prevede anche un riesame del regolamento.
Il riesame dovrà tenere conto dei nuovi prodotti aggiunti all’allegato VII del Regolamento UE 2024/1781, dell’adeguatezza delle deroghe, dei nuovi dati scientifici e dello sviluppo delle tecnologie di riciclaggio.
I risultati dovranno essere presentati entro il 12 maggio 2031.
Cosa cambia per imprese e gestori dei rifiuti
Il Regolamento UE 2026/296 porta l’invenduto dentro una gestione più controllata.
Le imprese dovranno valutare prima le alternative alla distruzione.
Dovranno anche documentare le ragioni che rendono applicabile una deroga.
Per i gestori del trattamento dei rifiuti cresce il peso della documentazione ricevuta dagli operatori economici.
La dichiarazione sulla deroga applicabile diventa parte del percorso di gestione dei prodotti invenduti destinati alla distruzione.
Le aziende che gestiscono grandi quantità di prodotti, resi, stock non venduti o beni danneggiati dovrebbero rivedere procedure, archivi, rapporti con fornitori, contratti, sistemi di qualità e flussi con i gestori.
Dal 19 luglio 2026 distruggere un prodotto invenduto sarà possibile solo con una motivazione precisa, una prova documentale e una gestione coerente con la gerarchia dei rifiuti.
Se hai bisogno di assistenza, contattaci


