Con l’applicazione del nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, molte aziende che oggi vengono considerate semplici “utilizzatrici” del packaging potrebbero assumere il ruolo di fabbricante dell’imballaggio o del prodotto imballato.
Questo non significa, però, che dal 12 agosto 2026 tutti gli utilizzatori diventeranno automaticamente fabbricanti.
Il punto decisivo è capire chi produce, fa progettare o fa realizzare l’imballaggio o il prodotto imballato con il proprio nome o marchio commerciale. In questi casi la responsabilità non rimane necessariamente in capo all’impresa che materialmente produce la scatola, il flacone, il film o il contenitore: può ricadere direttamente sull’azienda che commercializza il prodotto.
Il cambiamento interessa la conformità del packaging, ma ha anche importanti riflessi sulla prevenzione, sulla riciclabilità e sulla gestione dei rifiuti di imballaggio.
Cosa leggerai
ToggleQuando si applica il nuovo Regolamento sugli imballaggi
Il Regolamento (UE) 2025/40, conosciuto come PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation, è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e troverà applicazione generale dal 12 agosto 2026.
La disciplina interessa tutti gli imballaggi immessi sul mercato europeo, indipendentemente dal materiale utilizzato o dal settore di provenienza. Si applica anche a tutti i relativi rifiuti, compresi quelli generati in attività industriali, produttive, commerciali, distributive, professionali e domestiche.
Il PPWR non interviene soltanto nel momento in cui un imballaggio diventa rifiuto. Introduce prescrizioni che riguardano l’intero ciclo di vita del packaging:
- composizione e presenza di sostanze problematiche;
- riciclabilità;
- contenuto di materiale riciclato;
- compostabilità;
- riduzione del peso e del volume;
- riutilizzabilità;
- etichettatura;
- gestione del fine vita.
L’obiettivo europeo è ridurre la quantità di imballaggi e di rifiuti prodotti e fare in modo che, entro il 2030, gli imballaggi immessi sul mercato possano essere riciclati in modo economicamente sostenibile.
Chi sono oggi gli utilizzatori di imballaggi
Nel sistema italiano, la categoria degli utilizzatori comprende una platea molto ampia.
CONAI considera utilizzatori, tra gli altri:
- le imprese che acquistano e riempiono imballaggi vuoti;
- gli importatori di merci già imballate;
- gli autoproduttori di imballaggi;
- i commercianti di prodotti imballati;
- i commercianti di imballaggi vuoti acquistati in Italia e rivenduti senza trasformazioni.
Rientrano quindi in questa categoria molte aziende alimentari, cosmetiche, farmaceutiche, manifatturiere, commerciali ed e-commerce che impiegano scatole, bottiglie, vaschette, sacchi, pallet, film o altri materiali per confezionare e vendere i propri prodotti.
Con il PPWR, alcune di queste aziende dovranno verificare se il loro ruolo corrisponde anche alla nuova definizione europea di fabbricante.
Quando un utilizzatore viene considerato fabbricante
Il Regolamento definisce fabbricante la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati.
La definizione comprende anche il soggetto che fa progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale, indipendentemente dalla presenza sul packaging di eventuali altri marchi.
In termini pratici, un’impresa può assumere il ruolo di fabbricante quando:
- produce e confeziona direttamente un prodotto con il proprio marchio;
- affida a un’impresa esterna la produzione o il confezionamento di prodotti venduti con il proprio brand;
- commissiona un packaging personalizzato destinato ai propri prodotti;
- fa realizzare un prodotto imballato secondo le proprie specifiche;
- immette sul mercato un imballaggio con il proprio nome o marchio;
- modifica un imballaggio già immesso sul mercato in modo tale da incidere sulla sua conformità.
Anche un importatore o un distributore che commercializza l’imballaggio con il proprio marchio, oppure lo modifica incidendo sui requisiti previsti dal PPWR, viene considerato fabbricante ed è sottoposto agli obblighi stabiliti dall’articolo 15 del Regolamento.
Acquistare un imballaggio standard rende automaticamente fabbricanti?
Il semplice acquisto di scatole, flaconi o altri imballaggi vuoti non è sufficiente, da solo, per attribuire sempre il ruolo di fabbricante.
Occorre analizzare come viene utilizzato il packaging.
Se un’impresa acquista un imballaggio e lo utilizza per realizzare e immettere sul mercato un prodotto confezionato con il proprio nome o marchio, può essere considerata fabbricante del prodotto imballato. Se, invece, acquista merci già confezionate esclusivamente per impiegarle nella propria attività senza rivenderle o rimetterle sul mercato, la situazione è differente.
CONAI chiarisce, infatti, che l’utilizzatore finale professionale che non rimette il prodotto sul mercato nella forma in cui lo ha ricevuto non è assoggettato agli stessi obblighi previsti per il fabbricante o il distributore finale.
Per questo motivo il ruolo non può essere assegnato soltanto guardando la fattura di acquisto dell’imballaggio. Bisogna ricostruire l’intero flusso: progettazione, produzione, riempimento, apposizione del marchio e prima immissione sul mercato.
Il produttore materiale del packaging può diventare un semplice fornitore
Una delle conseguenze più rilevanti del PPWR riguarda i rapporti tra brand e imprese che materialmente realizzano gli imballaggi.
Quando un’azienda fa produrre un packaging o un prodotto imballato con il proprio marchio, il soggetto che realizza fisicamente la confezione potrebbe assumere il ruolo di fornitore, mentre l’azienda titolare del marchio diventa il fabbricante responsabile della conformità.
Questo non elimina gli obblighi del produttore materiale. Il fornitore deve trasmettere al fabbricante le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dei materiali e dell’imballaggio.
La responsabilità finale della dichiarazione di conformità, però, rimane in capo al fabbricante individuato dal Regolamento e non può essere trasferita integralmente al fornitore o a un consulente esterno.
È prevista un’eccezione per le microimprese?
Il PPWR contiene una specifica deroga.
Quando il soggetto che fa progettare o fabbricare l’imballaggio con il proprio marchio rientra nella definizione europea di microimpresa e il fornitore dell’imballaggio è stabilito nello stesso Stato membro, il fabbricante può essere individuato nel soggetto che fornisce l’imballaggio.
La deroga va verificata con attenzione perché richiede il rispetto congiunto delle condizioni previste dal Regolamento. Non basta, quindi, essere una piccola azienda per escludere automaticamente le responsabilità del brand owner.
Quali obblighi assume il fabbricante dell’imballaggio
Essere considerati fabbricanti non rappresenta una semplice modifica terminologica.
Il fabbricante deve assicurarsi che l’imballaggio rispetti le prescrizioni degli articoli da 5 a 12 del PPWR, relative a sostenibilità, composizione ed etichettatura.
Prima dell’immissione sul mercato dovrà:
- effettuare o far effettuare la valutazione di conformità;
- predisporre la documentazione tecnica prevista dall’Allegato VII;
- compilare la dichiarazione di conformità UE;
- garantire la tracciabilità dello specifico imballaggio;
- acquisire dai fornitori dati, analisi e informazioni sui materiali utilizzati.
La dichiarazione non potrà essere generica o riferita indistintamente a un’intera linea commerciale. Dovrà identificare in maniera precisa lo specifico imballaggio o la relativa famiglia omogenea, consentendo di ricostruire materiali, caratteristiche, componenti e requisiti applicabili.
La dichiarazione di conformità sarà richiesta dal 12 agosto 2026. La relativa documentazione dovrà essere conservata per cinque anni nel caso degli imballaggi monouso e per dieci anni per quelli riutilizzabili.
Il contenuto della dichiarazione sarà progressivo: alcune prescrizioni trovano applicazione già dal 12 agosto 2026, mentre altri requisiti diventeranno operativi secondo le successive scadenze previste dal Regolamento e dagli atti europei di attuazione.
Fabbricante e produttore ai fini dei rifiuti non sono sempre la stessa figura
Uno degli aspetti che può generare maggiore confusione riguarda la differenza tra fabbricante e produttore soggetto alla responsabilità estesa del produttore.
Il fabbricante è il soggetto responsabile della conformità dell’imballaggio o del prodotto imballato.
Il produttore, ai fini della gestione del fine vita, viene invece individuato considerando chi mette per la prima volta a disposizione gli imballaggi o i prodotti imballati nel territorio di uno Stato membro, chi effettua determinate vendite transfrontaliere o chi disimballa prodotti senza esserne l’utilizzatore finale, quando non sia già individuato un altro produttore.
Le due qualifiche possono ricadere sulla stessa impresa, ma non coincidono necessariamente in ogni operazione.
Un’azienda potrebbe, ad esempio:
- essere fabbricante perché commercializza il prodotto imballato con il proprio marchio;
- essere anche produttore EPR perché immette per prima quel prodotto sul mercato nazionale;
- essere fabbricante in uno Stato ma dover verificare separatamente gli obblighi EPR negli altri Paesi in cui vende;
- utilizzare imballaggi senza essere il fabbricante, ma avere comunque obblighi relativi ai rifiuti generati nella propria attività.
Per questo è necessario analizzare separatamente la conformità del prodotto, l’immissione sul mercato e il luogo in cui il packaging diventerà rifiuto.
La responsabilità sui rifiuti di imballaggio non nasce da zero
Per le imprese italiane, il collegamento tra utilizzatori e gestione dei rifiuti di imballaggio esiste già.
In base all’articolo 221 del D.Lgs. 152/2006, produttori e utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti generati dal consumo dei propri prodotti. Per questo partecipano al sistema CONAI, salvo l’adozione di sistemi autonomi riconosciuti.
Il Contributo Ambientale CONAI finanzia gli oneri della raccolta differenziata, del riciclo e del recupero dei rifiuti di imballaggio. I relativi costi vengono ripartiti in funzione della quantità, del peso e della tipologia dei materiali immessi sul mercato nazionale.
Anche gli imballaggi e i prodotti imballati importati sono soggetti al contributo quando il loro utilizzo genera rifiuti sul territorio italiano. In questi casi, l’impresa che effettua l’immissione deve verificare gli obblighi di dichiarazione e versamento, salvo che il contributo sia già stato assolto secondo le procedure applicabili.
Il PPWR rafforza questo approccio collegando in modo ancora più stretto progettazione, prevenzione, riciclabilità e costi del fine vita.
Che cosa succede quando l’imballaggio diventa rifiuto
La responsabilità di conformità del fabbricante non sostituisce gli obblighi connessi alla gestione materiale dei rifiuti prodotti all’interno dell’azienda.
Quando un’impresa disimballa merci e genera cartoni, film plastici, pallet, reggette, fusti, cassette o altri residui di packaging, deve continuare a verificare come classificarli, raccoglierli e conferirli secondo la normativa applicabile e le caratteristiche del singolo flusso.
Nel sistema attuale, produttori e utilizzatori collaborano anche per la raccolta degli imballaggi secondari e terziari. Agli utilizzatori compete generalmente la raccolta e il trasporto fino alla piattaforma individuata, mentre ai produttori è attribuito l’onere della successiva valorizzazione del materiale. CONAI segnala inoltre la presenza di piattaforme che ricevono rifiuti di imballaggio provenienti da attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi.
Diventa quindi essenziale distinguere tre piani:
- la conformità dell’imballaggio prima della vendita;
- la responsabilità finanziaria e organizzativa sul suo fine vita;
- la gestione operativa dei rifiuti prodotti nello stabilimento, nel magazzino o nel punto vendita.
Trascurare questa distinzione può produrre sovrapposizioni, dichiarazioni incomplete e attribuzioni contrattuali non coerenti con la normativa.
Perché la progettazione del packaging incide sulla gestione dei rifiuti
Il nuovo ruolo attribuito a molte aziende utilizzatrici sposta l’attenzione a monte.
Non sarà più sufficiente acquistare un imballaggio dichiarato genericamente “riciclabile” dal fornitore. Il fabbricante dovrà poter dimostrare la conformità della soluzione completa, considerando tutti i suoi componenti.
Una confezione può comprendere, ad esempio, bottiglia, tappo, etichetta, adesivo, sleeve, vaschetta, pellicola e componenti separabili. La valutazione di conformità deve tenere conto dell’intera unità di imballaggio e non soltanto del suo elemento principale.
Questo comporta la necessità di verificare:
- compatibilità e separabilità dei materiali;
- peso di ogni componente;
- presenza di sostanze soggette a limitazioni;
- effettiva riciclabilità nel sistema di raccolta e trattamento;
- percentuale di materiale riciclato, quando richiesta;
- possibilità di ridurre peso, volume e spazi vuoti;
- eventuale riutilizzabilità del contenitore;
- corrette informazioni da riportare in etichetta.
La gestione del rifiuto, quindi, non inizia quando il contenitore viene gettato. Inizia nella fase in cui l’azienda sceglie forma, materiali, fornitori e caratteristiche tecniche dell’imballaggio.
Un esempio pratico: il prodotto a marchio realizzato da terzi
Un’azienda commercializza una linea di cosmetici con il proprio marchio. La produzione del cosmetico, il riempimento dei flaconi e il confezionamento vengono affidati a imprese esterne.
Con il PPWR non è sufficiente concludere che il fabbricante dell’imballaggio sia sempre l’impresa che produce materialmente il flacone.
Se il prodotto imballato viene fatto realizzare con il marchio dell’azienda committente, quest’ultima può essere individuata come fabbricante. Dovrà quindi predisporre la dichiarazione di conformità dell’imballaggio completo, acquisendo dal produttore del flacone, dal fornitore del tappo, dallo stampatore dell’etichetta e dal confezionatore tutte le informazioni necessarie.
La stessa azienda dovrà poi verificare il proprio ruolo come produttore EPR, gli adempimenti CONAI e il trattamento dei rifiuti di imballaggio generati nei propri magazzini o restituiti lungo la filiera.
Questo esempio può essere applicato, con le opportune differenze, anche ai prodotti alimentari, ai detergenti, ai dispositivi, agli articoli private label e alle vendite online.
Come prepararsi prima del 12 agosto 2026
Le imprese dovrebbero partire da una mappatura completa del proprio portafoglio di imballaggi, senza limitarsi al packaging primario visibile al consumatore.
L’analisi dovrebbe comprendere anche scatole esterne, espositori, film, riempitivi, pallet, imballaggi per il trasporto e materiali impiegati nelle spedizioni e-commerce.
Per ogni soluzione occorre:
- identificare tutti i componenti, i materiali e i relativi fornitori;
- stabilire chi è il fabbricante secondo il PPWR;
- verificare chi effettua la prima immissione sul mercato nei diversi Paesi;
- raccogliere documenti, test, composizioni e dati tecnici;
- predisporre un sistema di codifica e tracciabilità;
- collegare la documentazione PPWR agli adempimenti CONAI e ai flussi dei rifiuti;
- aggiornare contratti e capitolati tecnici della supply chain.
È utile coinvolgere fin dall’inizio acquisti, produzione, qualità, marketing, logistica e responsabili ambientali. Un packaging deciso esclusivamente sulla base dell’estetica o del prezzo potrebbe generare criticità normative e maggiori costi di gestione nel momento in cui viene immesso sul mercato o diventa rifiuto.
Quali sanzioni sono previste
Il PPWR stabilisce che gli Stati membri dovranno introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive entro il 12 febbraio 2027.
In Italia è già stata prevista una delega al Governo per adeguare la normativa nazionale, individuare le autorità competenti, disciplinare controlli e vigilanza e definire il sistema sanzionatorio.
Le imprese non dovrebbero quindi attendere il completamento del quadro sanzionatorio per avviare gli adeguamenti. Dal 12 agosto 2026 diventano già centrali l’individuazione corretta del fabbricante, la dichiarazione di conformità e la disponibilità della documentazione tecnica prevista.
Dalla scelta dell’imballaggio alla gestione del fine vita
Il PPWR modifica il modo in cui le imprese devono guardare al packaging.
Per molte aziende oggi considerate utilizzatrici, l’imballaggio non sarà più soltanto un materiale acquistato da un fornitore. Diventerà una soluzione della quale l’impresa può essere chiamata a dimostrare direttamente la conformità, la sostenibilità e la tracciabilità.
Allo stesso tempo, gli obblighi relativi ai rifiuti non si esauriscono nella dichiarazione di conformità. Restano necessari il corretto inquadramento EPR, la verifica degli adempimenti CONAI e l’organizzazione dei flussi di raccolta, conferimento, recupero e riciclo.
Babilonia S.r.l. supporta le imprese nella ricostruzione dei ruoli lungo la filiera, nella mappatura degli imballaggi e dei relativi rifiuti e nella verifica degli adempimenti ambientali applicabili. Contattaci


