PPWR dal 12 agosto 2026: cosa fare con gli imballaggi prodotti e in magazzino

Gli imballaggi già prodotti prima del 12 agosto 2026 non dovranno essere automaticamente distrutti, rifabbricati o rietichettati. Le aziende potranno continuare a utilizzarli, ma dovranno ricostruire con precisione la data di produzione e di immissione sul mercato, identificare il fabbricante e rendere disponibili le informazioni necessarie per collegare il packaging alla documentazione tecnica e alla dichiarazione di conformità.

È uno dei chiarimenti più importanti contenuti nella seconda edizione delle FAQ sul Packaging and Packaging Waste Regulation, aggiornata ad agosto 2026. Il documento affronta numerosi dubbi operativi emersi in vista dell’applicazione generale del Regolamento (UE) 2025/40. Le FAQ hanno una funzione di supporto per operatori economici, autorità nazionali e cittadini e vanno lette insieme al testo del PPWR e ai successivi atti europei di attuazione.

La data del 12 agosto 2026, quindi, non rende inutilizzabili tutte le scorte presenti nei magazzini. Impone però alle imprese di distinguere situazioni diverse e di predisporre un sistema documentale capace di dimostrare la conformità degli imballaggi immessi sul mercato dopo tale data.

Quali obblighi del PPWR si applicano dal 12 agosto 2026

Il PPWR trova applicazione generale dal 12 agosto 2026, ma non tutte le prescrizioni diventano operative nello stesso momento. Alcuni requisiti, come quelli collegati alla riciclabilità, al contenuto riciclato, ai divieti di determinati formati e agli obiettivi di riutilizzo, seguono scadenze successive o dipendono dall’adozione di atti delegati e di esecuzione.

Quando una disposizione non indica una data diversa, si applica la scadenza generale del 12 agosto 2026. Da quel momento diventano quindi centrali gli obblighi relativi alla valutazione di conformità, alla documentazione tecnica, alla dichiarazione UE di conformità e alla tracciabilità del packaging.

Per capire quali adempimenti ricadono su ciascuna impresa bisogna innanzitutto stabilire chi assume il ruolo di fabbricante dell’imballaggio o del prodotto imballato. Il soggetto responsabile, infatti, non coincide sempre con l’azienda che produce materialmente la scatola, il flacone o il contenitore.

Abbiamo approfondito questo aspetto nell’articolo PPWR: quando l’utilizzatore diventa fabbricante dell’imballaggio, cosa cambia per i rifiuti.

Cosa succede agli imballaggi già immessi sul mercato prima del 12 agosto 2026

Gli imballaggi immessi sul mercato europeo prima del 12 agosto 2026 possono rimanere in commercio anche quando non rispettano le prescrizioni del PPWR che diventano applicabili da quella data.

Il passaggio decisivo è rappresentato dall’immissione sul mercato, ossia dalla prima messa a disposizione dell’imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, nell’ambito di un’attività commerciale.

In termini operativi, occorre distinguere tre situazioni.

Situazione dell’imballaggioTrattamento previsto
Immesso sul mercato prima del 12 agosto 2026Può restare sul mercato anche se non conforme alle nuove prescrizioni
Prodotto prima del 12 agosto ma ancora in magazzinoNon deve essere distrutto, rifabbricato o rietichettato; le informazioni richieste possono essere fornite con un documento di accompagnamento
Fabbricato dopo il 12 agosto 2026Identificativo e dati del fabbricante devono essere apposti sul packaging; il documento di accompagnamento si usa solo quando le caratteristiche dell’imballaggio non consentono l’apposizione diretta

Questa distinzione evita che l’entrata in applicazione del Regolamento provochi la perdita indiscriminata delle scorte già prodotte, ma richiede alle aziende di documentare correttamente la situazione di ciascun lotto.

Gli imballaggi prodotti prima del 12 agosto devono essere rietichettati?

No. Se l’imballaggio è stato prodotto prima del 12 agosto 2026 ma non è ancora stato immesso sul mercato, non occorre necessariamente distruggerlo, rifabbricarlo o modificare direttamente l’etichetta.

Per rispettare gli obblighi previsti dall’articolo 15, paragrafi 5 e 6, le informazioni relative all’identificazione dell’imballaggio e al fabbricante possono essere inserite in un documento che accompagna il packaging o il prodotto imballato.

L’impresa dovrà tuttavia essere in grado di dimostrare che l’imballaggio appartiene effettivamente alle scorte prodotte prima della data di applicazione. Diventa quindi importante conservare:

  • ordini di acquisto e conferme d’ordine;
  • documenti di trasporto;
  • fatture e date di consegna;
  • registri di produzione;
  • codici di lotto;
  • schede tecniche;
  • comunicazioni ricevute dai fornitori;
  • documenti che attestano la consistenza delle giacenze.

La semplice presenza fisica del materiale in magazzino potrebbe non essere sufficiente quando non consente di ricostruire la data di produzione e il soggetto responsabile.

Quando si può usare il documento di accompagnamento

Per gli imballaggi fabbricati dopo il 12 agosto 2026, il documento di accompagnamento non rappresenta una soluzione alternativa liberamente utilizzabile.

La Commissione precisa che bisogna apporre direttamente sul packaging l’identificativo e le informazioni relative al fabbricante. Il documento separato si può utilizzare quando le dimensioni, la forma, la natura o le caratteristiche funzionali dell’imballaggio non consentono di riportare tali dati sul packaging.

La valutazione deve avvenire caso per caso. Un’azienda non può quindi scegliere il documento di accompagnamento soltanto perché risulta più semplice o meno costoso rispetto all’aggiornamento del packaging.

Per le scorte già prodotte prima del 12 agosto 2026, invece, le FAQ riconoscono espressamente la possibilità di fornire le informazioni richieste attraverso il documento che accompagna l’imballaggio prima della sua immissione sul mercato.

Quali informazioni devono identificare l’imballaggio

L’articolo 15, paragrafo 5, richiede che l’imballaggio riporti un elemento che ne consenta l’identificazione. Il fabbricante può utilizzare:

  • il tipo di imballaggio;
  • un numero di lotto;
  • un numero di serie;
  • un altro elemento equivalente.

L’obiettivo non consiste nel numerare necessariamente ogni singola confezione. L’identificativo deve permettere alle autorità di collegare il packaging alla dichiarazione di conformità e alla documentazione tecnica applicabile.

La tracciabilità può quindi riferirsi a un modello, a una tipologia o a un lotto di produzione. Per materiali standardizzati come nastri adesivi, sacchetti generici o bustine essiccanti, le FAQ considerano normalmente adeguata una tracciabilità organizzata a livello di lotto e non della singola unità.

Anche nel caso degli imballaggi composti non occorre marcare separatamente ogni elemento. Per un vasetto formato da contenitore, coperchio ed etichetta, ad esempio, può bastare riportare l’informazione su uno dei componenti dell’unità di vendita, purché il codice consenta di ricostruire l’intera configurazione.

Quali dati del fabbricante devono comparire sul packaging

Il PPWR richiede di indicare il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato del fabbricante, insieme all’indirizzo postale e, quando disponibile, a un mezzo di comunicazione elettronica.

Le informazioni possono essere fornite nelle forme ammesse dal Regolamento, anche mediante QR code nei casi previsti. Quando non è possibile riportarle direttamente sull’imballaggio, possono essere inserite nel documento di accompagnamento.

Per i prodotti alimentari serve un’attenzione ulteriore. I dati dell’operatore responsabile secondo la normativa alimentare non soddisfano automaticamente gli obblighi PPWR.

Il responsabile delle informazioni alimentari e il fabbricante dell’imballaggio, infatti, potrebbero essere soggetti diversi. Quando coincidono, l’azienda può utilizzare un unico insieme di informazioni soltanto se forma, contenuto e collocazione rispettano entrambe le discipline.

Il fornitore può rifiutarsi di consegnare la documentazione tecnica?

Il fornitore di imballaggi o materiali da imballaggio non deve normalmente redigere la dichiarazione UE di conformità al posto del fabbricante. Deve però trasmettere tutte le informazioni e i documenti necessari per dimostrare il rispetto del PPWR.

Secondo il chiarimento della Commissione, il fornitore non può rifiutarsi di mettere a disposizione la documentazione richiesta dall’articolo 16.

Questo principio rende necessario aggiornare i rapporti contrattuali lungo la supply chain. Ordini, capitolati tecnici e accordi di fornitura dovrebbero specificare:

  • quali dati devono essere consegnati;
  • in quale formato;
  • entro quali tempi;
  • a quali componenti e lotti si riferiscono;
  • come vengono gestite modifiche di materiali, composizione o processo produttivo;
  • chi deve segnalare eventuali non conformità.

La responsabilità legale complessiva rimane comunque in capo al fabbricante o all’importatore che immette l’imballaggio sul mercato europeo.

Cosa fare se il vecchio fornitore non esiste più

Una difficoltà concreta riguarda le scorte prodotte prima del 12 agosto 2026 per le quali mancano dati tecnici completi.

Il problema può presentarsi quando il fornitore ha cessato l’attività, ha partecipato a una fusione o acquisizione oppure non risponde alle richieste dell’azienda.

In queste situazioni il fabbricante deve compiere ogni ragionevole sforzo per recuperare o ricostruire le informazioni necessarie. Le FAQ indicano, tra le possibili attività:

  • contattare il precedente fornitore;
  • rivolgersi alla società risultante da una fusione o acquisizione;
  • recuperare documenti conservati internamente;
  • confrontare le scorte con precedenti schede tecniche e ordini;
  • effettuare valutazioni o analisi proprie.

L’assenza del fornitore non trasferisce il rischio sulle autorità e non elimina la responsabilità del soggetto che immette l’imballaggio sul mercato. L’impresa dovrebbe anche conservare la prova dei tentativi effettuati per acquisire i dati mancanti.

Il fabbricante può affidare le verifiche a un consulente o a un laboratorio?

Il fabbricante può far eseguire la valutazione di conformità da un laboratorio, da un organismo di certificazione o da un altro soggetto qualificato.

Anche la dichiarazione di conformità può essere materialmente predisposta da un rappresentante autorizzato, nominato mediante mandato scritto. La responsabilità finale per la correttezza della dichiarazione resta però in capo al fabbricante.

La predisposizione della documentazione tecnica costituisce un obbligo del fabbricante e non può essere trasferita contrattualmente. Consulenti, laboratori e fornitori possono fornire dati, test e assistenza, ma l’azienda responsabile deve organizzare e controllare il fascicolo che dimostra la conformità.

Il PPWR impedisce quindi di spostare integralmente la responsabilità su un soggetto esterno attraverso una clausola contrattuale.

La conformità riguarda ogni componente o l’intero imballaggio?

La valutazione e la dichiarazione di conformità devono riguardare l’intera unità di imballaggio.

Una bottiglia, il relativo tappo e l’etichetta non richiedono necessariamente tre dichiarazioni separate. È possibile predisporre una sola valutazione per l’unità completa, purché la documentazione contenga le informazioni pertinenti su tutti i materiali e i componenti utilizzati.

L’analisi non può però limitarsi all’elemento principale. La conformità della bottiglia, ad esempio, non basta a dimostrare quella dell’intera confezione se il tappo, l’adesivo o l’etichetta presentano caratteristiche che incidono sui requisiti applicabili.

La documentazione tecnica deve comprendere almeno gli elementi relativi al progetto, ai disegni di fabbricazione e ai materiali dei componenti. Il fabbricante e l’importatore devono conservarla per cinque anni nel caso degli imballaggi monouso e per dieci anni per quelli riutilizzabili.

La dichiarazione dovrà inoltre essere redatta o tradotta nelle lingue richieste dagli Stati membri nei quali il packaging viene immesso o messo a disposizione sul mercato.

Quali obblighi ricadono sugli importatori

Chi importa imballaggi o prodotti imballati da un Paese esterno all’Unione europea deve verificare che il fabbricante extra-UE abbia rispettato gli obblighi applicabili.

Dal 12 agosto 2026 l’importatore dovrà accertarsi che:

  • sia stata effettuata la valutazione di conformità;
  • il fabbricante abbia predisposto la dichiarazione UE di conformità;
  • il packaging disponga dell’identificazione richiesta;
  • siano disponibili i dati del fabbricante;
  • l’imballaggio sia accompagnato dai documenti necessari.

L’importatore deve indicare anche i propri dati identificativi e di contatto sul packaging oppure, quando l’apposizione diretta non risulta possibile, nel documento di accompagnamento.

Per gli imballaggi generici o privi di marchio importati da Paesi terzi, anche un documento di spedizione può assolvere questa funzione, a condizione che contenga tutte le informazioni richieste.

Un imballaggio non conforme verrà subito ritirato dal mercato?

Le FAQ escludono un blocco automatico e generalizzato delle merci dal 12 agosto 2026.

Quando un’autorità individua una non conformità, deve innanzitutto chiedere all’operatore economico di correggerla. L’impresa riceve quindi la segnalazione del problema e la possibilità di adottare le misure necessarie entro un periodo ragionevole.

Soltanto quando la violazione non viene eliminata e continua nel tempo, le autorità possono ricorrere a provvedimenti più incisivi, come:

  • il divieto di immissione sul mercato;
  • il ritiro;
  • il richiamo;
  • altre misure previste dalla disciplina europea e nazionale.

Questo approccio non introduce un’esenzione temporanea. Le imprese devono rispettare gli obblighi applicabili dalla relativa data, collaborare durante i controlli e intervenire rapidamente quando emerge una criticità.

Come organizzare le scorte prima dell’immissione sul mercato

La gestione degli imballaggi presenti in magazzino dovrebbe partire da un inventario separato per tipologia, fornitore, lotto, data di produzione e data di immissione sul mercato.

Per ogni imballaggio o famiglia omogenea è opportuno:

  1. verificare se il packaging è stato già immesso sul mercato prima del 12 agosto 2026;
  2. distinguere le scorte prodotte prima della data ma non ancora commercializzate;
  3. identificare correttamente il fabbricante e l’eventuale importatore;
  4. associare ogni lotto alla documentazione tecnica disponibile;
  5. controllare la presenza di un identificativo adeguato;
  6. verificare nome, indirizzo e contatti del fabbricante;
  7. motivare l’eventuale ricorso al documento di accompagnamento;
  8. acquisire le informazioni mancanti dai fornitori;
  9. predisporre la dichiarazione di conformità nella lingua richiesta;
  10. conservare documenti, analisi e comunicazioni per il periodo previsto.

L’analisi deve comprendere anche pallet, film, reggette, scatole esterne, espositori, riempitivi e materiali utilizzati per il trasporto o per le spedizioni e-commerce. Concentrarsi soltanto sull’imballaggio primario visibile al consumatore lascerebbe fuori una parte rilevante del portafoglio aziendale.

Dal magazzino alla conformità: un lavoro che coinvolge tutta l’azienda

Il chiarimento sulle scorte evita una sostituzione indiscriminata degli imballaggi già prodotti, ma non elimina la necessità di organizzare dati, responsabilità e flussi documentali.

Acquisti, qualità, produzione, logistica, marketing, ufficio legale e responsabili ambientali devono condividere una stessa mappatura. Un codice di lotto deve portare alla scheda tecnica corretta; la scheda tecnica deve identificare materiali e componenti; la dichiarazione di conformità deve riferirsi con precisione all’imballaggio immesso sul mercato.

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