Le acque prodotte dal lavaggio dei cassonetti e degli altri contenitori stradali non possono essere lasciate defluire liberamente sulla strada. Devono essere intercettate e avviate a un impianto autorizzato al trattamento dei rifiuti liquidi.
L’indicazione arriva dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con la risposta all’interpello n. 169348 del 6 agosto 2026, resa disponibile il 2 settembre. Il documento affronta la classificazione dei reflui generati durante la pulizia esterna dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani.
Il parere, formulato anche sulla base dell’istruttoria tecnica dell’ISPRA, interessa imprese di igiene urbana, gestori del servizio pubblico, Comuni e operatori incaricati del lavaggio.
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ToggleIl quesito presentato al MASE dal Comune di Calliano Monferrato
Il Comune di Calliano Monferrato, in provincia di Asti, ha chiesto al Ministero come gestire le piccole quantità di acqua prodotte dal lavaggio esterno delle campane per la raccolta del vetro.
Il quesito riguardava un’attività eseguita con una lancia ad alta pressione, senza contatto diretto con i rifiuti o con la parte interna del contenitore. Il Comune chiedeva se queste acque potessero essere assimilate a quelle generate dalla pulizia del sedime stradale e degli arredi urbani e, quindi, essere considerate “a perdere”.
Secondo il MASE, la provenienza dell’acqua impedisce di assimilarla alle acque meteoriche di dilavamento. Il refluo deriva infatti da una precisa attività di manutenzione delle infrastrutture utilizzate per la raccolta dei rifiuti. La quantità ridotta e il mancato contatto diretto con il contenuto della campana non modificano automaticamente questo inquadramento.
Quando le acque di lavaggio diventano rifiuti speciali liquidi
Il Ministero distingue le modalità con cui viene effettuato il lavaggio. Quando si utilizzano veicoli lavacassonetti dotati di dispositivi di aspirazione e recupero, le acque vengono raccolte separatamente all’interno del mezzo. In questo caso non ricorrono i presupposti dello “scarico” definito dall’articolo 74, comma 1, lettera ff), del D.Lgs. 152/2006.
Le acque raccolte assumono quindi la qualifica di rifiuti speciali allo stato liquido e devono essere conferite a impianti autorizzati secondo la Parte IV del Testo Unico Ambientale.
Il MASE richiama anche la circolare dell’Albo nazionale gestori ambientali prot. n. 1414 del 10 luglio 2007. La circolare attribuisce la produzione del rifiuto all’impresa che esegue il lavaggio e lo classifica come rifiuto speciale non pericoloso con codice EER 16 10 02. Sul rapporto tra origine del rifiuto, classificazione e autorizzazione al trasporto può essere utile l’approfondimento sui codici EER per le categorie 1, 4 e 5 dell’Albo Gestori Ambientali.
L’attribuzione del codice EER richiede comunque una valutazione coerente con l’origine e le caratteristiche effettive del rifiuto. La presenza di sostanze pericolose o condizioni operative differenti può rendere necessaria una classificazione diversa.
Anche il lavaggio della sola superficie esterna richiede cautele
Il chiarimento riguarda in modo specifico il lavaggio della parete esterna delle campane del vetro mediante lancia ad alta pressione. Per il Ministero, le acque generate da questa operazione dovrebbero essere raccolte con dispositivi adeguati, come sistemi di aspirazione, e successivamente conferite a un impianto autorizzato al trattamento dei rifiuti liquidi.
Non possono essere equiparate alla pioggia che scorre sulla superficie del contenitore, perché nascono da un’attività programmata di pulizia. Il MASE esclude quindi la possibilità di considerarle liberamente “a perdere”.
Durante il lavaggio occorre:
- evitare il ristagno dell’acqua sulla sede stradale;
- operare su contenitori svuotati, integri e adeguatamente chiusi;
- impedire che l’acqua entri in contatto con residui di rifiuti o con le superfici interne;
- rispettare le prescrizioni regionali, locali e quelle previste dal contratto di servizio.
Il Ministero segnala, come possibile alternativa, i sistemi di pulizia a secco che non producono liquidi nell’area circostante.
Chi è il produttore del rifiuto
Il produttore delle acque di lavaggio è l’impresa che esegue materialmente l’attività. A essa fanno capo gli adempimenti collegati alla corretta classificazione e alla gestione del rifiuto, salvo la presenza di specifiche condizioni contrattuali che devono comunque rispettare la normativa ambientale.
Questo aspetto incide sulla scelta del codice EER, sulla documentazione e sugli obblighi di tracciabilità dei rifiuti previsti dall’articolo 188-bis, oltre che sull’affidamento del rifiuto a trasportatori e impianti autorizzati.
Se la stessa impresa trasporta i rifiuti prodotti dalla propria attività, deve verificare la corretta iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali e la presenza del codice EER tra quelli autorizzati. Il richiamo ministeriale alla circolare del 2007 collega espressamente il trasporto all’iscrizione prevista dalla disciplina dell’Albo.
Gli effetti sui capitolati dei servizi di igiene urbana
Il lavaggio dei contenitori viene normalmente regolato dal capitolato speciale d’appalto e dal contratto del servizio di igiene urbana. Comuni e gestori dovrebbero indicare con precisione il sistema impiegato per intercettare le acque, il soggetto responsabile, le modalità di trasporto, gli impianti di destinazione e i documenti necessari per ricostruire il percorso del rifiuto.
Una formulazione generica del servizio può lasciare irrisolti aspetti con conseguenze ambientali e operative. Il contratto non può trasformare in acqua meteorica un liquido generato da un’attività organizzata di manutenzione.
Il rapporto con RENTRI e FIR
La qualificazione delle acque di lavaggio come rifiuto speciale comporta l’applicazione degli adempimenti di tracciabilità previsti per il produttore, il trasportatore e l’impianto di destinazione. La procedura cambia in base alla posizione dell’operatore; Babilonia ha dedicato un approfondimento alla registrazione al RENTRI e alla gestione del FIR per i produttori non iscritti.
Occorre verificare se l’impresa rientra tra i soggetti obbligati all’iscrizione, quali registrazioni deve effettuare e quale formulario deve accompagnare il trasporto.
Dal 16 settembre 2026, terminato il periodo transitorio previsto fino al 15 settembre, per gli iscritti trova applicazione il FIR digitale obbligatorio secondo le regole RENTRI. La modalità documentale va individuata considerando la posizione del singolo operatore e la data del trasporto.
Errori, omissioni e formulari incompleti possono produrre conseguenze diverse a seconda della condotta e della tipologia di rifiuto. Gli importi e i criteri applicabili sono riepilogati nella guida alle sanzioni RENTRI per le imprese.
Le verifiche da effettuare prima del lavaggio
L’impresa incaricata dovrebbe partire dalla procedura operativa concretamente utilizzata. Un veicolo che recupera i liquidi, una lancia impiegata direttamente sulla strada e un sistema di pulizia a secco producono conseguenze differenti.
La verifica dovrebbe comprendere:
- modalità di esecuzione del lavaggio;
- quantità e caratteristiche delle acque prodotte;
- sistema di intercettazione e raccolta;
- classificazione del rifiuto e codice EER;
- autorizzazioni del trasportatore e dell’impianto;
- registrazioni e documenti di tracciabilità;
- prescrizioni contenute nel capitolato e nella normativa locale.
L’interpello fornisce un indirizzo interpretativo riferito al quesito esaminato. Situazioni diverse devono essere valutate considerando il processo, le sostanze utilizzate e l’eventuale contatto con residui presenti nei contenitori.
Domande frequenti sulle acque di lavaggio dei cassonetti
Le acque di lavaggio esterno possono essere scaricate in strada?
Il MASE ritiene che le acque derivanti dal lavaggio esterno dei contenitori non possano essere assimilate alle acque meteoriche. Devono essere intercettate e conferite a impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti liquidi.
Quale codice EER si applica ai reflui dei lavacassonetti?
La circolare dell’Albo nazionale gestori ambientali richiamata dal Ministero indica il codice EER 16 10 02 per i rifiuti liquidi acquosi non contenenti sostanze pericolose. Il codice va confermato sulla base delle caratteristiche effettive del refluo.
Chi risponde della corretta gestione delle acque?
L’impresa che esegue il lavaggio viene individuata come produttore del rifiuto. Deve assicurare classificazione, raccolta, trasporto e conferimento nel rispetto delle autorizzazioni e degli obblighi documentali applicabili.
È possibile utilizzare sistemi di lavaggio a secco?
Sì. Il MASE richiama la possibilità di usare prodotti e sistemi che puliscono le superfici esterne senza rilasciare liquidi nell’area circostante. La procedura scelta deve essere compatibile con il capitolato del servizio e con le disposizioni locali.
Una valutazione preventiva della procedura consente di individuare responsabilità, autorizzazioni e documenti necessari prima dell’avvio del servizio.
Babilonia supporta imprese ed enti nella verifica degli adempimenti ambientali e nella gestione documentale dei rifiuti.


