Ambulanze e rifiuti sanitari: dal 16 settembre cambia il FIR

Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale diventa obbligatorio per gli operatori iscritti al RENTRI. Per chi gestisce ambulanze e servizi 118, però, prima del formulario bisogna chiarire un punto: dove si considerano prodotti i rifiuti generati durante l’intervento e a quale struttura devono essere ricondotti?

La risposta cambia in base all’organizzazione del servizio. Un’ambulanza gestita direttamente dall’ASL non va trattata allo stesso modo di un mezzo di un’associazione, di una cooperativa o di una società che opera in convenzione. Anche il cosiddetto servizio di postazione richiede una verifica specifica: la postazione fisica da cui parte il mezzo non coincide automaticamente con il luogo di produzione o di deposito dei rifiuti.

Dove si considerano prodotti i rifiuti sanitari dell’ambulanza

Il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 disciplina la gestione dei rifiuti sanitari. L’articolo 4, comma 2, stabilisce che, quando il personale sanitario di una struttura pubblica o privata svolge l’attività all’esterno della struttura, la struttura stessa è considerata luogo di produzione dei rifiuti sanitari. Il conferimento dal luogo della prestazione alla struttura sanitaria avviene sotto la responsabilità dell’operatore sanitario che ha effettuato la prestazione e deve rispettare i tempi previsti per la gestione dei rifiuti a rischio infettivo.

L’articolo 193, comma 18, del D.Lgs. 152/2006 prevede inoltre che, ai fini del deposito e del trasporto, i rifiuti provenienti da assistenza sanitaria svolta fuori dalle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza domiciliare si considerino prodotti presso l’unità locale, la sede o il domicilio dell’operatore che svolge l’attività. La movimentazione dal luogo dell’intervento fino alla sede di chi lo ha svolto non richiede il FIR e non richiede l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per quello specifico trasferimento.

Le due disposizioni riportano quindi il rifiuto all’organizzazione sanitaria o all’operatore che ha svolto l’attività, non al luogo occasionale dell’intervento. Per applicare correttamente la regola bisogna individuare chi ha erogato la prestazione sanitaria e quale struttura o unità locale è collegata a quel servizio.

ASL, convenzioni e servizio di postazione: le diverse ipotesi

Per capire dove devono essere ricondotti i rifiuti bisogna guardare al soggetto che svolge l’attività, al personale impiegato e alla struttura alla quale il servizio è riferito.

Assetto del servizioDove ricondurre i rifiutiCosa verificare
Ambulanza e personale sanitario direttamente ASLAlla struttura sanitaria ASL di riferimento individuata dall’organizzazione aziendale. Può essere un presidio, un distretto, una centrale o un’altra struttura collegata al servizio. Non coincide automaticamente con qualsiasi sede ASL.Procedura aziendale rifiuti, struttura di riferimento del servizio, luogo di deposito e unità locale utilizzata per gli adempimenti.
Associazione, cooperativa o società con proprio personale, in convenzione con ASL/118In linea generale va individuata l’unità locale o la sede dell’operatore che svolge l’attività. La convenzione con l’ASL, da sola, non rende l’ASL produttore dei rifiuti.Convenzione o capitolato, soggetto cui è riferibile l’attività sanitaria, unità locale, procedura rifiuti, registri e RENTRI.
Servizio di postazione presso locali ASL, ma gestito da soggetto esternoLa postazione non diventa automaticamente luogo di produzione o deposito. Può assumere rilievo se è una sede operativa stabile dell’operatore e se la gestione dei rifiuti è formalmente organizzata in quel luogo.Titolarità e uso della postazione, presenza stabile dell’operatore, eventuale iscrizione come unità locale, procedura di deposito, ritiro dei rifiuti e clausole della convenzione.
Servizio misto: mezzo o autista esterno, personale sanitario ASLLa disciplina del D.P.R. 254/2003 porta a considerare la struttura sanitaria di riferimento quando la prestazione esterna è svolta dal personale sanitario della struttura. La procedura organizzativa deve indicare il punto di conferimento.Chi eroga la prestazione sanitaria, rapporto del personale con l’ASL, procedura aziendale e accordi con il soggetto che fornisce mezzo o supporto logistico.
Ambulanza esterna che trasporta il paziente in ospedale o pronto soccorsoIl solo arrivo del paziente non consente di lasciare automaticamente i rifiuti nell’ospedale di destinazione. Serve che quella struttura sia effettivamente la struttura di riferimento prevista dall’organizzazione del servizio o da una procedura formalizzata.Soggetto produttore, struttura di riferimento, procedura di accettazione dei rifiuti e accordi tra gli enti coinvolti.

Servizio di postazione 118: quando la postazione può essere la sede di riferimento

Una postazione 118 può trovarsi in un presidio sanitario, in locali messi a disposizione dall’ASL oppure in una sede del soggetto convenzionato. La collocazione fisica non basta per stabilire dove devono essere gestiti i rifiuti.

Il D.M. 4 aprile 2023, n. 59 definisce unità locale una sede operativa, amministrativa o gestionale nella quale l’operatore esercita stabilmente una o più attività e dove sono svolte le attività da cui deriva l’obbligo di iscrizione al RENTRI. Se una postazione è soltanto un punto logistico o un parcheggio del mezzo, non diventa per questo un’unità locale del produttore.

Se invece il soggetto esterno opera stabilmente in quella postazione, la utilizza come propria sede operativa e vi organizza anche la gestione dei rifiuti, occorre verificare se quel luogo sia stato correttamente individuato come unità locale e come siano gestiti registro, deposito e successivo ritiro. La proprietà dei locali non è il criterio decisivo: può trattarsi di locali ASL utilizzati stabilmente da un operatore esterno.

Un’altra ipotesi è quella in cui la convenzione o la procedura aziendale preveda espressamente che i rifiuti prodotti durante il servizio siano conferiti a una struttura ASL. In questo caso non basta una prassi informale: la procedura dovrebbe indicare la struttura che riceve i rifiuti, il soggetto che ne assume la gestione e il raccordo con gli adempimenti documentali.

Prima di decidere dove portare i rifiuti, cosa va controllato

  • chi impiega il personale sanitario che ha effettuato la prestazione;
  • a quale ente, impresa o struttura è giuridicamente riferibile l’attività sanitaria;
  • se la postazione è una vera sede operativa o solo un punto logistico;
  • cosa prevedono convenzione, capitolato e procedura aziendale sulla gestione dei rifiuti;
  • dove sono tenuti il registro e il deposito e da quale luogo parte il successivo trasporto verso l’impianto.

Solo dopo questa verifica si può stabilire con precisione quale sia la struttura o unità locale di riferimento. La frase “i rifiuti tornano alla sede dell’operatore” è corretta soltanto se quella sede è stata individuata sulla base dell’organizzazione reale del servizio.

I rifiuti possono essere lasciati all’ASL o all’ospedale?

Se l’attività esterna è svolta direttamente dal personale sanitario dell’ASL, il D.P.R. 254/2003 considera la struttura sanitaria luogo di produzione dei rifiuti. L’ASL deve però individuare la struttura di riferimento e disciplinare il conferimento con le proprie procedure.

Se il servizio è affidato a un soggetto esterno con proprio personale, non è corretto concludere che i rifiuti possano essere consegnati all’ASL solo perché il servizio è convenzionato o perché la postazione si trova in una sede ASL. In questo caso vanno esaminati la convenzione, la procedura rifiuti e l’assetto delle unità locali.

Anche il pronto soccorso nel quale viene accompagnato il paziente non diventa automaticamente il punto di conferimento dei rifiuti prodotti sull’ambulanza. Deve esserci un collegamento organizzativo e documentale che individui quella struttura come riferimento.

Quali rifiuti può produrre un’ambulanza

Durante un intervento possono essere prodotti garze, dispositivi da medicazione, guanti, aghi, siringhe e altri materiali utilizzati nell’assistenza. La classificazione non dipende soltanto dal nome dell’oggetto, ma dalle caratteristiche del rifiuto e dalle condizioni previste dalla disciplina sanitaria.

Tra i codici EER che possono ricorrere nell’assistenza sanitaria sull’uomo rientra il 18 01 03*, relativo ai rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni. Il codice 18 01 04 riguarda invece rifiuti che non richiedono tali precauzioni. Per gli oggetti da taglio è previsto il codice 18 01 01, salvo i casi in cui ricorrano le condizioni per la classificazione come rifiuto a rischio infettivo.

La classificazione deve quindi essere fatta sulla base della reale natura del rifiuto e delle condizioni in cui è stato prodotto.

Raccolta e deposito dei rifiuti sanitari a rischio infettivo

Il D.P.R. 254/2003 prevede specifici requisiti di confezionamento per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Taglienti e pungenti devono essere raccolti in contenitori rigidi a perdere, resistenti alla puntura; gli altri rifiuti a rischio infettivo devono essere gestiti negli imballaggi previsti dalla disciplina sanitaria.

Per il deposito temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, l’articolo 8 del D.P.R. 254/2003 prevede una durata massima di cinque giorni dalla chiusura del contenitore. Il termine può arrivare a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri, nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore.

Per la disciplina generale del deposito temporaneo dei rifiuti è disponibile l’approfondimento di Babilonia.

Quando serve il FIR

Il trasferimento dal luogo dell’intervento alla struttura o unità locale individuata secondo le regole sopra descritte non va confuso con il successivo trasporto verso l’impianto autorizzato.

Per la movimentazione prevista dall’articolo 193, comma 18, dal luogo dell’intervento fino alla sede di chi ha svolto l’attività non è richiesto il FIR. Quando invece il rifiuto lascia la struttura o l’unità locale di riferimento ed è affidato a un trasportatore per essere avviato all’impianto, si applicano gli obblighi di tracciabilità previsti per quella movimentazione.

Sul sito Babilonia è disponibile la guida dedicata alla gestione del RENTRI, con gli adempimenti relativi a registri e formulari.

Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale è obbligatorio per gli iscritti al RENTRI

Fino al 15 settembre 2026 gli operatori iscritti al RENTRI possono scegliere se emettere il FIR in formato cartaceo o digitale. La modalità scelta dal produttore o detentore deve essere seguita anche dal trasportatore e dal destinatario.

Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale diventa obbligatorio per tutti gli iscritti al RENTRI. L’obbligo riguarda quindi il successivo trasporto dei rifiuti dalla struttura o unità locale di riferimento verso l’impianto, quando il produttore o detentore è un soggetto iscritto.

Per la scadenza e il funzionamento operativo è utile l’approfondimento FIR digitale obbligatorio dal 16 settembre 2026.

I produttori esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI continuano invece a emettere il FIR in formato cartaceo secondo le regole previste dal D.M. 59/2023. Per questo motivo non è corretto scrivere che dal 16 settembre il FIR digitale diventa obbligatorio per qualunque produttore di rifiuti sanitari.

Esempio: ambulanza di un’associazione in postazione ASL

Un’associazione gestisce un’ambulanza 118 da una postazione collocata in locali dell’ASL e impiega proprio personale sanitario. Durante un intervento vengono prodotti rifiuti sanitari a rischio infettivo.

Il fatto che la postazione sia fisicamente dentro una struttura ASL non consente, da solo, di concludere che i rifiuti siano dell’ASL o che possano essere lasciati nel deposito sanitario dell’azienda. Bisogna verificare se l’associazione svolge l’attività come proprio operatore, se la postazione è una sua unità locale e cosa stabiliscono convenzione e procedura rifiuti.

Se i documenti individuano una struttura ASL come punto di conferimento e disciplinano l’assunzione in carico dei rifiuti, la gestione dovrà seguire quella procedura. Se invece l’attività e la gestione dei rifiuti restano riferite all’associazione, i rifiuti devono essere ricondotti all’unità locale o sede dell’operatore individuata secondo l’articolo 193, comma 18, e da lì seguiranno deposito, registro e successivo trasporto verso l’impianto.

È questo passaggio che va definito prima di impostare FIR e RENTRI: il formulario della movimentazione verso l’impianto deve partire dal soggetto e dall’unità locale correttamente individuati.

FAQ sui rifiuti sanitari prodotti in ambulanza

Una postazione 118 è automaticamente il luogo di produzione dei rifiuti?

No. La postazione può essere una sede operativa stabile dell’operatore, ma la sola presenza fisica del mezzo o del personale non basta. Occorre verificare chi svolge l’attività, se la postazione è una vera unità locale e come la gestione dei rifiuti è disciplinata nei documenti del servizio.

Se l’ambulanza lavora per l’ASL, i rifiuti possono essere lasciati all’ASL?

Dipende dall’assetto del servizio. Se la prestazione è svolta direttamente dal personale sanitario della struttura ASL, il D.P.R. 254/2003 considera la struttura sanitaria luogo di produzione. Se il servizio è svolto da un soggetto esterno con proprio personale, la convenzione con l’ASL non basta da sola: vanno verificati contratto, procedura rifiuti e unità locale dell’operatore.

I rifiuti possono essere lasciati al pronto soccorso dove viene portato il paziente?

Non automaticamente. L’ospedale di destinazione deve essere effettivamente individuato come struttura di riferimento dalla procedura organizzativa. Il solo trasporto del paziente non trasferisce la gestione dei rifiuti prodotti durante l’intervento.

Serve il FIR per riportare in sede i rifiuti prodotti durante l’intervento?

Per la movimentazione prevista dall’articolo 193, comma 18, dal luogo dell’intervento fino alla sede di chi ha svolto l’attività non è richiesto il FIR. Il formulario riguarda invece il successivo trasporto verso l’impianto, quando dovuto.

Dal 16 settembre 2026 tutte le ambulanze devono usare il FIR digitale?

No. Dal 16 settembre il FIR digitale diventa obbligatorio per gli operatori iscritti al RENTRI. I produttori non soggetti all’iscrizione continuano a utilizzare il FIR cartaceo secondo il regime previsto per loro.

Quanto possono restare in deposito i rifiuti sanitari a rischio infettivo?

Il D.P.R. 254/2003 prevede, per il deposito temporaneo, un massimo di cinque giorni dalla chiusura del contenitore. Per quantitativi inferiori a 200 litri il termine può arrivare a trenta giorni, nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore.

Chi deve chiarire la gestione dei rifiuti in un servizio di postazione convenzionato?

Il soggetto che gestisce il servizio deve verificare insieme alla documentazione contrattuale e alla procedura aziendale chi è il produttore, quale unità locale è collegata al servizio, dove avviene il deposito e da quale sede parte il trasporto verso l’impianto. Questi elementi devono essere coerenti con registri e RENTRI quando applicabili.