Prodotti in plastica per alimenti: cosa cambia dal 21 aprile 2027

Dal 21 aprile 2027 piatti, posate, cannucce e agitatori per bevande in plastica potranno essere commercializzati come prodotti riutilizzabili soltanto se rispettano i requisiti tecnici previsti dalla normativa.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica lo ha chiarito con la risposta all’interpello n. 226232 del 30 ottobre 2026, dedicata proprio alla gestione delle scorte già presenti sul mercato.

Il chiarimento interessa produttori, importatori, distributori, grossisti, attività di ristorazione, catering, strutture ricettive e commercianti che acquistano o detengono questi articoli.

La questione più delicata riguarda i prodotti già presenti nei magazzini: l’immissione sul mercato avvenuta prima del 21 aprile 2027 non consentirà di continuare a venderli come riutilizzabili se non rispettano le caratteristiche introdotte dalla legge.

Da dove nasce la scadenza del 21 aprile 2027

Le nuove caratteristiche tecniche sono state introdotte dall’articolo 14-bis del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito dalla legge 20 aprile 2026, n. 50.

Avevamo già analizzato questa disposizione nell’approfondimento dedicato al D.L. 19/2026 e alle novità ambientali introdotte dal decreto.

L’articolo 14-bis stabilisce i parametri che permettono di considerare riutilizzabili alcuni prodotti in plastica destinati al contatto con gli alimenti. Le disposizioni diventano operative dal 365° giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione, quindi dal 21 aprile 2027.

La norma interviene in un settore già interessato dalla disciplina europea e nazionale sulla plastica monouso. Il suo obiettivo è definire in modo più preciso quando questi articoli possano essere considerati effettivamente destinati a molteplici utilizzi.

Quali prodotti sono interessati

La disposizione riguarda i piatti in plastica, le posate — comprese forchette, coltelli, cucchiai e bacchette — le cannucce destinate all’uso alimentare e gli agitatori per bevande.

Per i piatti i requisiti cambiano in base al diametro.

Quelli con diametro inferiore a 19 centimetri devono avere un peso superiore a 45 grammi. Tra 19 e 24 centimetri il peso deve superare gli 80 grammi, mentre per i piatti con diametro superiore a 24 centimetri sono richiesti più di 110 grammi.

Per posate, cannucce e agitatori il parametro è invece il rapporto tra peso e lunghezza, che deve essere superiore a 0,5 grammi per centimetro. Per le cannucce rientranti nella disciplina dei dispositivi medici resta l’eccezione prevista dalla norma.

Il rispetto di questi parametri non sostituisce gli altri obblighi applicabili ai materiali e agli oggetti destinati al contatto con gli alimenti.

Cosa succede alle scorte già presenti in magazzino

È su questo punto che l’interpello del MASE assume maggiore rilevanza operativa.

Confindustria aveva chiesto se i prodotti già regolarmente immessi sul mercato prima del 21 aprile 2027, ma privi dei nuovi requisiti tecnici, potessero continuare a essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.

Il Ministero ha escluso questa possibilità per la vendita come prodotti riutilizzabili.

Dal 21 aprile 2027 potranno essere qualificati e commercializzati come tali solo gli articoli che rispettano le caratteristiche previste dall’articolo 14-bis. La precedente immissione sul mercato non consente quindi di mantenere la qualifica di “riutilizzabile” per prodotti non conformi.

Per le imprese che dispongono di giacenze significative questo significa che il periodo fino alla scadenza deve essere utilizzato per controllare le scorte e programmare gli acquisti.

Perché fatture e documenti di trasporto non risolvono il problema

Tra i quesiti rivolti al Ministero c’era anche quello relativo alla documentazione utile per dimostrare che un prodotto fosse stato immesso sul mercato prima della nuova scadenza.

Venivano citati fatture, documenti di trasporto, ordini, contratti, identificazione dei lotti e registrazioni di magazzino.

Il MASE non ha ritenuto necessario individuare una documentazione specifica per consentire l’esaurimento delle vecchie scorte, perché il presupposto stesso è stato escluso: un prodotto non conforme ai nuovi requisiti non potrà continuare a essere commercializzato come riutilizzabile dopo il 21 aprile 2027 solo perché già immesso sul mercato.

La documentazione resta comunque importante per ricostruire forniture, giacenze, caratteristiche dei prodotti e responsabilità lungo la catena distributiva.

Il 21 aprile 2027 non va confuso con le regole sulle scorte PPWR

La gestione di questi prodotti va tenuta distinta da quella degli imballaggi disciplinati dal PPWR, il Regolamento europeo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

Nel caso del PPWR, le FAQ europee hanno previsto condizioni specifiche per gli imballaggi già prodotti o già immessi sul mercato prima dell’applicazione di alcuni obblighi.

Abbiamo spiegato le differenze nell’articolo PPWR dal 12 agosto 2026: cosa fare con gli imballaggi prodotti e in magazzino.

Per i prodotti in plastica disciplinati dall’articolo 14-bis la situazione è diversa. Il chiarimento ministeriale esclude che la precedente immissione sul mercato sia sufficiente per continuare a commercializzare come riutilizzabile un articolo privo dei requisiti previsti dal 21 aprile 2027.

È quindi importante non applicare automaticamente alle due discipline la stessa logica sulle scorte.

Cosa devono controllare produttori e importatori

Per produttori e importatori il primo controllo riguarda le caratteristiche tecniche dei prodotti che continueranno a essere commercializzati oltre la scadenza.

Occorre verificare che peso, dimensioni e rapporto peso/lunghezza rispettino i parametri previsti dalla norma e che la documentazione ricevuta o predisposta permetta di collegare tali caratteristiche ai prodotti effettivamente immessi sul mercato.

Lo stesso controllo va esteso alle nuove forniture programmate per il 2027.

Acquistare nei prossimi mesi quantitativi elevati di prodotti destinati a non rispettare i requisiti può determinare la presenza di giacenze problematiche a ridosso della scadenza.

Distributori, ristorazione e strutture ricettive: attenzione agli acquisti

La questione non riguarda soltanto chi produce materialmente piatti, posate, cannucce e agitatori.

Anche distributori, grossisti e operatori della ristorazione possono trovarsi a gestire articoli acquistati come riutilizzabili che, dopo il 21 aprile 2027, non possiedono più i requisiti necessari per essere commercializzati con questa qualificazione.

Per ristoranti, bar, catering, mense e strutture ricettive è quindi utile controllare già negli ordini di acquisto le caratteristiche dei prodotti e chiedere al fornitore informazioni sufficienti sulla conformità.

Una generica indicazione commerciale non sostituisce la verifica dei requisiti previsti dalla legge.

Cosa verificare nei rapporti con i fornitori

Nei prossimi mesi acquisti e contratti di fornitura meritano particolare attenzione.

Le imprese dovrebbero poter identificare con precisione il prodotto acquistato e disporre delle informazioni necessarie per verificarne la conformità. Quando i dati presenti nelle schede tecniche non sono sufficienti, è opportuno richiedere un’integrazione al produttore o al distributore.

Il tema della documentazione lungo la supply chain è diventato centrale anche con il PPWR. Per gli imballaggi, ad esempio, responsabilità e obblighi possono cambiare a seconda del soggetto che produce, fa realizzare o commercializza il packaging con il proprio marchio. Ne abbiamo parlato nell’approfondimento PPWR: quando l’utilizzatore diventa fabbricante dell’imballaggio.

Le due normative restano distinte, ma mostrano una stessa esigenza operativa: l’impresa deve sapere cosa acquista e deve poter ricostruire le caratteristiche tecniche del prodotto o dell’imballaggio interessato.

Come gestire le scorte prima della scadenza

Per le aziende che utilizzano o commercializzano questi articoli, aspettare aprile 2027 per verificare il magazzino può essere rischioso.

Il censimento può partire dalle quantità effettivamente presenti, distinguendo piatti, posate, cannucce e agitatori e collegando ciascuna referenza al relativo fornitore.

Per i prodotti destinati a rimanere in magazzino nei prossimi mesi va controllata la conformità ai requisiti dell’articolo 14-bis. Quando mancano dati tecnici sufficienti, il problema dovrebbe essere affrontato prima di effettuare nuovi ordini.

Anche i consumi medi possono essere utili per capire quanto tempo sarà necessario per esaurire determinate giacenze.

Per prodotti non conformi acquistati in quantità elevate, una verifica tardiva potrebbe lasciare poco margine per intervenire.

Il periodo transitorio serve per adeguare produzione e scorte

Il MASE considera il periodo precedente al 21 aprile 2027 come il tempo concesso agli operatori per adattarsi alle nuove caratteristiche tecniche e gestire i prodotti già presenti nella catena commerciale.

Per le imprese questo significa lavorare contemporaneamente su magazzino e nuove forniture.

Il controllo delle scorte consente di individuare gli articoli che potrebbero non essere più commercializzabili come riutilizzabili dopo la scadenza. La revisione degli acquisti permette invece di evitare che il problema continui a crescere nei prossimi mesi.

Babilonia può supportare le imprese nella lettura degli obblighi ambientali applicabili, nella verifica della documentazione disponibile e nell’organizzazione delle procedure interne necessarie per affrontare le nuove scadenze normative.