Decreto Ambiente 2026: nuove regole per terre da scavo, PET e bonifiche

Il Decreto Ambiente 2026, in vigore dal 9 ottobre, introduce nuove disposizioni sulla gestione delle terre e rocce da scavo, sulla tracciabilità della plastica riciclata nelle bottiglie per bevande e sulle procedure di bonifica dei siti contaminati.

Il provvedimento, contenuto nel Decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, modifica diverse disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e interessa imprese edili, gestori di impianti, produttori di imballaggi e operatori del settore ambientale.

Tra le novità figurano l’aumento dei quantitativi ammessi al deposito temporaneo per alcune categorie di terre da scavo, il riutilizzo diretto nei cantieri di piccole dimensioni e nuovi obblighi informativi per i produttori di bottiglie.

Il decreto interviene anche sulle istruttorie ambientali e destina risorse agli interventi di risanamento della Terra dei Fuochi.

Terre e rocce da scavo: nuovi limiti per il deposito temporaneo

L’articolo 4 del decreto introduce nel Codice dell’ambiente il nuovo articolo 185-ter, che disciplina le terre e rocce da scavo classificate come rifiuti e i materiali prodotti nei cantieri puntuali.

Per le terre e rocce identificate con i codici EER 17 05 04 e 17 05 03*, il legislatore aumenta i limiti quantitativi previsti per il deposito temporaneo prima della raccolta.

Le nuove soglie sono:

TipologiaLimite
Terre e rocce da scavo classificate con i codici EER indicati4.000 m³ complessivi
Quota massima di rifiuti pericolosi compresa nel totale800 m³

Il codice EER 17 05 04 identifica terre e rocce diverse da quelle contenenti sostanze pericolose, mentre il codice 17 05 03* riguarda terre e rocce contenenti sostanze pericolose.

L’aumento delle soglie riguarda i quantitativi ammessi al deposito temporaneo per queste categorie di rifiuti. Restano da rispettare le altre condizioni previste dall’articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006.

Per distinguere il deposito temporaneo dalle altre forme di stoccaggio e conoscere le condizioni previste dal Codice dell’ambiente, è possibile consultare il nostro articolo sul deposito temporaneo dei rifiuti: limiti, tempi e regole per le imprese.

Per le imprese che gestiscono grandi volumi di materiale di scavo, la nuova disposizione richiede una verifica delle procedure interne, della classificazione dei rifiuti e dei quantitativi presenti in deposito.

Cantieri fino a 20 metri cubi: quando si possono riutilizzare le terre da scavo

Una seconda novità riguarda i cantieri puntuali, ossia quelli che producono terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 20 metri cubi, calcolati sulla base delle sezioni di progetto, e destinate al riutilizzo nel medesimo sito.

In queste condizioni, il decreto ammette il riutilizzo diretto anche senza una preventiva caratterizzazione ambientale.

La documentazione relativa all’esecuzione dei lavori deve dimostrare il rispetto dei requisiti richiesti.

La semplificazione non autorizza il riutilizzo di qualsiasi materiale di scavo. Il nuovo articolo 185-ter esclude dalla disciplina:

  • Terre e rocce contenenti calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi e materie plastiche utilizzati nelle attività di scavo.
  • Materiali provenienti da siti interessati da procedimenti di bonifica.
  • Terre e rocce derivanti da scavi effettuati per rimuovere potenziali sorgenti di contaminazione.

Un’impresa che esegue uno scavo di 15 metri cubi, per esempio, deve verificare la destinazione del materiale, la provenienza e l’assenza delle condizioni di esclusione prima di applicare la procedura semplificata.

Il limite dimensionale, da solo, non basta per accedere alla nuova disciplina.

Bottiglie in PET: nuovi obblighi di comunicazione al CONAI

Il Decreto Ambiente 2026 modifica anche il D.Lgs. 196/2021, che recepisce la direttiva europea sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.

L’articolo 4 introduce un obbligo annuale di comunicazione per i produttori delle bottiglie per bevande individuate nella parte F dell’allegato al decreto legislativo.

Le informazioni devono essere trasmesse al CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, tramite i sistemi previsti dall’articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 196/2021.

I produttori devono comunicare:

  1. Il quantitativo di bottiglie per bevande immesse sul mercato.
  2. La quantità di plastica riciclata acquistata.
  3. La quantità di plastica riciclata contenuta nelle bottiglie.
  4. La provenienza della plastica riciclata dall’Unione europea oppure da Paesi terzi.

Il CONAI trasmetterà i dati acquisiti al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e agli altri soggetti competenti per le finalità previste dalla normativa.

La gestione di questi dati si affianca agli obblighi europei sugli imballaggi. Nell’articolo PPWR dal 12 agosto 2026: regole per gli imballaggi in stock abbiamo illustrato le prescrizioni sulla documentazione, sulla dichiarazione di conformità e sulla tracciabilità degli imballaggi già prodotti o presenti in magazzino.

Quali verifiche devono effettuare i produttori?

Per le aziende interessate, la disposizione richiede di poter ricostruire i quantitativi di plastica riciclata acquistati, quelli utilizzati nella produzione e l’origine del materiale.

Occorre verificare che i sistemi aziendali di registrazione degli acquisti e della produzione consentano di distinguere i dati richiesti.

Un altro aspetto riguarda l’individuazione delle responsabilità lungo la filiera. Il tema è trattato nell’articolo PPWR: quando l’utilizzatore diventa fabbricante dell’imballaggio, dedicato agli obblighi delle aziende che commercializzano prodotti con il proprio marchio.

L’obbligo di comunicazione al CONAI ha cadenza annuale. Il nuovo comma non indica una data specifica per la prima trasmissione: le imprese dovranno verificare le istruzioni operative dei sistemi attraverso i quali effettuare la comunicazione.

Bonifiche ambientali: nuovi termini per l’individuazione dei responsabili

L’articolo 5 modifica le disposizioni del Codice dell’ambiente relative ai siti contaminati.

Una delle novità riguarda l’articolo 244 del D.Lgs. 152/2006, che disciplina le ordinanze nei confronti dei responsabili della contaminazione.

Il decreto prevede che l’ordinanza motivata della Provincia sia adottata entro 150 giorni dalla comunicazione prevista dall’articolo 244, comma 1.

Se la Provincia non rispetta il termine, la Regione deve assegnarle un ulteriore periodo, non superiore a 30 giorni, per provvedere.

Trascorso anche questo termine, l’ordinanza viene adottata dalla Regione, con il supporto tecnico del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA).

La disposizione interviene sui tempi dell’azione amministrativa e sull’esercizio dei poteri sostitutivi.

Il decreto modifica inoltre la disciplina degli interventi di bonifica finanziati attraverso specifici fondi pubblici e prevede l’integrazione dei criteri per la caratterizzazione ambientale delle aree marine nei siti di interesse nazionale attraverso un successivo decreto.

Le nuove disposizioni si aggiungono alle modifiche introdotte nei mesi precedenti. Tra queste figurano quelle del DL 19/2026 su bonifiche, rifiuti e industrie insalubri, che ha affrontato anche la durata dei titoli autorizzativi acquisiti nei procedimenti di bonifica.

Terra dei Fuochi: fino a 200 milioni di euro per il risanamento

Il Decreto Ambiente 2026 destina fino a 200 milioni di euro di risorse disponibili agli interventi di risanamento e bonifica dell’area denominata Terra dei Fuochi.

La disposizione, contenuta nell’articolo 5, comma 3, affida la realizzazione degli interventi al Commissario unico previsto dalla normativa vigente.

Le risorse confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario, con specifici obblighi di rendicontazione del loro utilizzo.

Il decreto prevede inoltre incrementi del fondo interessato per il periodo dal 2026 al 2030.

Per gli enti territoriali e le imprese che operano nelle bonifiche ambientali, le misure interessano la programmazione e l’esecuzione degli interventi pubblici di risanamento.

L’assegnazione delle risorse non equivale all’apertura automatica di nuovi finanziamenti destinati alle singole imprese.

Per le aziende incaricate dell’esecuzione degli interventi resta necessario verificare i requisiti richiesti dalla normativa. Nell’articolo Albo Nazionale Gestori Ambientali: cos’è, a cosa serve e cosa comporta per le imprese abbiamo illustrato le categorie di iscrizione, tra cui la categoria 9, dedicata alla bonifica dei siti contaminati.

Quali imprese devono verificare le nuove disposizioni?

Il Decreto Ambiente 2026 interessa attività diverse, con adempimenti che variano in base ai materiali gestiti e alle operazioni svolte.

AttivitàAspetto da verificare
Imprese edili e di movimento terraClassificazione dei materiali, limiti di deposito e riutilizzo in sito
Gestori di cantieri e infrastruttureQuantitativi, documentazione e condizioni di esclusione
Produttori di bottiglie per bevandeRaccolta dei dati su plastica riciclata e provenienza
Imprese che operano nelle bonificheProcedure amministrative e interventi finanziati
Gestori di impianti soggetti ad AIADisposizioni sulle istruttorie e sulle modifiche degli impianti

Per le imprese che producono terre e rocce da scavo è opportuno partire dalla classificazione dei materiali e dalle procedure di deposito già adottate.

I produttori di bottiglie devono verificare la disponibilità dei dati necessari alle comunicazioni annuali, mentre i soggetti coinvolti nelle bonifiche devono considerare le modifiche introdotte nei procedimenti amministrativi.

Il Decreto Ambiente 2026 è già in vigore?

Sì. Il Decreto-legge n. 177 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre 2026 ed è entrato in vigore il 9 ottobre 2026.

Essendo un decreto-legge, dovrà essere convertito dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione. Durante l’esame parlamentare il testo potrà subire modifiche.

Le imprese interessate devono fare riferimento alle disposizioni già operative e verificare le istruzioni attuative necessarie per i singoli adempimenti.

Babilonia SRL affianca le imprese nella gestione degli adempimenti ambientali, dalla classificazione dei rifiuti alla verifica degli obblighi previsti dalla normativa.

Per informazioni e assistenza, contatta Babilonia.